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DOCUMENTI
Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Capo
I. Dignità
Capo
II. Libertà
Capo
III. Uguaglianza
Capo
IV. Solidarietà
Capo
V. Cittadinanza
Capo
VI. Giustizia
Capo
VII. Disposizioni Generali
Preambolo
I popoli
europei nel creare tra loro un'unione sempre
più stretta hanno deciso di condividere
un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale
e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili
e universali di dignità umana, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
l'Unione si basa sui principi di democrazia
e dello stato di diritto. Essa pone la persona
al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e
di questi valori comuni, nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni
dei popoli europei, dell'identità
nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa cerca di promuovere
uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone,
dei beni, dei servizi e dei capitali nonché
la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli
più visibili in una Carta, rafforzare
la tutela dei diritti fondamentali alla
luce dell'evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici
e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto
delle competenze e dei compiti della Comunità
e dell'Unione e del principio di sussidiarietà,
i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri,
dal trattato sull'Unione europea e dai trattati
comunitari, dalla convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, dalle
carte sociali adottate dalla Comunità
e dal Consiglio d'Europa, nonché
i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità
europee e da quella della Corte europea
dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere
responsabilità e doveri nei confronti
degli altri come pure della comunità
umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti,
le libertà ed i principi enunciati
qui di seguito.
Capo
I. Dignità
Articolo
1. Dignità umana
La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2. Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato
alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3. Diritto all'integrità
della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria
integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia
devono essere in particolare rispettati:-
il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalità
definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche,
in particolare di quelle aventi come scopo
la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle
sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva
degli esseri umani.
Articolo 4. Proibizione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura,
né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 5. Proibizione della schiavitù
e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni
di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a
compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri
umani.
Capo
II. Libertà
Articolo
6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà
e alla sicurezza.
Articolo 7. Rispetto della vita privata
e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8. Protezione dei dati di carattere
personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo
il principio di lealtà, per finalità
determinate e in base al consenso della
persona interessata o a un altro fondamento
legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo
ha il diritto di accedere ai dati raccolti
che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto
al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire
una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire
una famiglia sono garantiti secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10. Libertà di pensiero,
di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione.
Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo individualmente
o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche
e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza
è riconosciuto secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11. Libertà di espressione
e d'informazione.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di espressione. Tale diritto include la
libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza che vi possa essere ingerenza
da parte delle autorità pubbliche
e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro
pluralismo sono rispettati.
Articolo 12. Libertà di riunione
e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione pacifica e alla libertà
di associazione a tutti i livelli, segnatamente
in campo politico, sindacale e civico, il
che implica il diritto di ogni individuo
di fondare sindacati insieme con altri e
di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione
contribuiscono a esprimere la volontà
politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13. Libertà delle arti e
delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere.
La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione
e all'accesso alla formazione professionale
e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà
di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti
di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto
dei genitori di provvedere all'educazione
e all'istruzione dei loro figli secondo
le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15. Libertà professionale
e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare
e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà
di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi
o di prestare servizi in qualunque Stato
membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono
autorizzati a lavorare nel territorio degli
Stati membri hanno diritto a condizioni
di lavoro equivalenti a quelle di cui godono
i cittadini dell'Unione.
Articolo 16. Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere
della proprietà dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuno può
essere privato della proprietà se
non per causa di pubblico interesse, nei
casi e nei modi previsti dalla legge e contro
il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa.
L'uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse
generale.
2. La proprietà intellettuale è
protetta.
Articolo 18. Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel
rispetto delle norme stabilite dalla convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo
del 31 gennaio 1967, relativi allo status
dei rifugiati, e a norma del trattato che
istituisce la Comunità europea.
Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento,
di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato,
espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto
alla pena di morte, alla tortura o ad altre
pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capo
III. Uguaglianza
Articolo
20. Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla
legge.
Articolo 21. Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza,
il colore della pelle o l'origine etnica
o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato
che istituisce la Comunità europea
e del trattato sull'Unione europea è
vietata qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22. Diversità culturale,
religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale,
religiosa e linguistica.
Articolo 23. Parità tra uomini e
donne
La parità tra uomini e donne deve
essere assicurata in tutti i campi, compreso
in materia di occupazione, di lavoro e di
retribuzione.
Il principio della parità non osta
al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi specifici a favore
del sesso sottorappresentato.
Articolo 24. Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione
e alle cure necessarie per il loro benessere.
Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione
sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini,
siano essi compiuti da autorità pubbliche
o da istituzioni private, l'interesse superiore
del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori, salvo qualora
ciò sia contrario al suo interesse.Articolo
25. Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto
degli anziani di condurre una vita dignitosa
e indipendente e di partecipare alla vita
sociale e culturale.
Articolo 26. Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto
dei disabili di beneficiare di misure intese
a garantirne l'autonomia, l'inserimento
sociale e professionale e la partecipazione
alla vita della comunità.
Capo
IV. Solidarietà
Articolo
27. Diritto dei lavoratori all'informazione
e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono
essere garantite, ai livelli appropriati,
l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti
dal diritto comunitario e dalle legislazioni
e prassi nazionali.Articolo 28. Diritto
di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le
rispettive organizzazioni, hanno, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare
e di concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati, e di ricorrere, in
caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero.
Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi
di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere
a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela
contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste
ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni
di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione
della durata massima del lavoro e a periodi
di riposo giornalieri e settimanali e a
ferie annuali retribuite.
Articolo 32. Divieto del lavoro minorile
e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età
minima per l'ammissione al lavoro non può
essere inferiore all'età in cui termina
la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme
più favorevoli ai giovani ed eccettuate
deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare
di condizioni di lavoro appropriate alla
loro età ed essere protetti contro
lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza, la
salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale
o sociale o che possa mettere a rischio
la loro istruzione.
Articolo 33. Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della
famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare
e vita professionale, ogni individuo ha
il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla
maternità e il diritto a un congedo
di maternità retribuito e a un congedo
parentale dopo la nascita o l'adozione di
un figlio.Articolo 34. Sicurezza sociale
e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto
di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità,
la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in
caso di perdita del posto di lavoro, secondo
le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti
legalmente all'interno dell'Unione ha diritto
alle prestazioni di sicurezza sociale e
ai benefici sociali conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione
sociale e la povertà, l'Unione riconosce
e rispetta il diritto all'assistenza sociale
e all'assistenza abitativa volte a garantire
un'esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti, secondo
le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere
alla prevenzione sanitaria e di ottenere
cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione
e nell'attuazione di tutte le politiche
ed attività dell'Unione è
garantito un livello elevato di protezione
della salute umana.Articolo 36. Accesso
ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale
e territoriale dell'Unione, questa riconosce
e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, conformemente
al trattato che istituisce la Comunità
europea.
Articolo 37. Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente
e il miglioramento della sua qualità
devono essere integrati nelle politiche
dell'Unione e garantiti conformemente al
principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito
un livello elevato di protezione dei consumatori.
Capo
V. Cittadinanza
Articolo
39. Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo nello Stato membro
in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono
eletti a suffragio universale diretto, libero
e segreto.
Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni
che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole
dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere
ascoltato prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che
gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere
al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto
dei legittimi interessi della riservatezza
e del segreto professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare
le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento
da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi
alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue del trattato e deve ricevere una
risposta nella stessa lingua.
Articolo 42. Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43. Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di sottoporre al mediatore
dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi
comunitari, salvo la Corte di giustizia
e il Tribunale di primo grado nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44. Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di presentare una petizione
al Parlamento europeo.
Articolo 45. Libertà di circolazione
e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto
di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di
soggiorno può essere accordata, conformemente
al trattato che istituisce la Comunità
europea, ai cittadini dei paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio di uno
Stato membro.
Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio
di un paese terzo nel quale lo Stato membro
di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato.
Capo
VI. Giustizia
Articolo
47. Diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà
garantiti dal diritto dell'Unione siano
stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente e
entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito
per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti
è concesso il patrocinio a spese
dello Stato qualora ciò sia necessario
per assicurare un accesso effettivo alla
giustizia.
Articolo 48. Presunzione di innocenza e
diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente
fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa
è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49. Principi della legalità
e della proporzionalità dei reati
e delle pene
1. Nessuno può essere condannato
per un'azione o un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva
reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui
il reato è stato commesso. Se, successivamente
alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio
e alla condanna di una persona colpevole
di un'azione o di un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, costituiva
un crimine secondo i principi generali riconosciuti
da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato.
Articolo 50. Diritto di non essere giudicato
o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato
per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato nell'Unione a
seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
Capo
VII. Disposizioni Generali
Articolo
51. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta
si applicano alle istituzioni e agli organi
dell'Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà come pure agli Stati
membri esclusivamente nell'attuazione del
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti
soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze
nuove o compiti nuovi per la Comunità
e per l'Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52. Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste
dalla legge e rispettare il contenuto essenziale
di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza
di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente
Carta che trovano fondamento nei trattati
comunitari o nel trattato sull'Unione europea
si esercitano alle condizioni e nei limiti
definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non osta al diritto dell'Unione
di concedere una protezione più estesa.
Articolo 53. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta
deve essere interpretata come limitativa
o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo
ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione, la
Comunità o tutti gli Stati membri
sono parti contraenti, in particolare la
convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli
Stati membri.
Articolo 54. Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta
deve essere interpretata nel senso di comportare
il diritto di esercitare un'attività
o compiere un atto che miri alla distruzione
dei diritti o delle libertà riconosciuti
nella presente Carta o di imporre a tali
diritti e libertà limitazioni più
ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
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