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Prosperità e solidarietà fra le generazioni

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni" (COM(1999) 221 - C5-0185/1999 - 1999/2159(COS)

Il Parlamento europeo,
- vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 221 - C5-0185/1999),
- vista la comunicazione della Commissione "Costruire un'Europa solidale" (COM(2000) 79),
- vista la raccomandazione 1074 (1988) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla politica della famiglia, in particolare il paragrafo 5(1),
- vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE del 24 giugno 1992 in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale(2),
- vista la raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale(3),
- vista la risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1993 relativa al pensionamento flessibile(4),
- vista la dichiarazione di principio del Consiglio dell'Unione europea e dei Ministri degli affari sociali, riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1993, in occasione della chiusura dell'Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni (1993)(5),
- vista la propria risoluzione del 24 febbraio 1994 sugli interventi a favore delle persone anziane(6),
- vista la propria risoluzione del 16 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione su una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale(7),
- vista la decisione 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000(8),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 ottobre 1992 sulla proclamazione di un Anno internazionale degli anziani nel 1999(9),
- vista la propria risoluzione del 16 aprile 1999 sulla terza età nel XXI secolo: "nuovi orizzonti di vita" (10),
- visto il trattato CE, in particolare gli articoli 2, 3, 13, 127 e 137,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0319/2000),
A. considerando che la longevità demografica, che costituisce una delle maggiori conquiste della nostra epoca, provocherà tuttavia nei prossimi decenni una modifica della struttura della società di alcuni Stati membri,
B. considerando che la strategia della Commissione di incoraggiare gli Stati e i cittadini a creare le condizioni per un invecchiamento sano e attivo dev'essere rivolta non solo al gruppo di età di 50-75 anni, che si trova in buona parte in una fase di transizione tra la vita lavorativa e il pensionamento, ma anche a quello di età superiore ai 75 anni, la cui situazione esigerebbe una relazione ad hoc,
C. considerando che il sostegno a una politica per un invecchiamento attivo presuppone un'azione concertata fra politiche e strategie comunitarie, e coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, di sanità pubblica e di lotta contro la discriminazione,
D. considerando che ulteriori misure contro la discriminazione fondata sull'età e contro l'esclusione dal lavoro e dalla società in generale possono essere legittimate da un'interpretazione più generosa degli articoli 13 e 137 del trattato,
E. considerando che è necessario affiancare alle misure preventive delle azioni specifiche a favore di quegli anziani, soprattutto donne, che vivono in condizioni di povertà e di precarietà,
F. considerando che i lavoratori anziani sono tra i soggetti più colpiti dalla disoccupazione e dallo sviluppo tecnologico, realtà comuni a tutti gli Stati membri,
G. considerando il carattere insufficiente delle statistiche ufficiali sulla disoccupazione fra i lavoratori anziani dei due sessi,
H. considerando il nuovo riferimento ai lavoratori anziani negli orientamenti delle politiche per l'occupazione e l'inclusione della loro difesa negli ambiti prioritari delle raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri,
I. considerando che l'organizzazione e le condizioni di lavoro spesso non corrispondono alle esigenze e capacità reali del lavoratore anziano,
J. considerando che il lavoratore anziano ha bisogno di assistenza per adattarsi agli sviluppi tecnologici e considerando l'errata impostazione degli attuali programmi di riqualificazione e specializzazione,
K. considerando l'importanza che riveste l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sia nell'ambito professionale che in altri ambiti,
L. considerando che gli anziani non possono considerarsi come un gruppo omogeneo e che per quanto riguarda i bisogni individuali la diversità degli anziani deve essere rispettata e presa in considerazione con politiche puntuali,
M. considerando che l'innalzamento dell'età media della popolazione è uno degli importanti fattori che incidono sui sistemi di protezione sociale di alcuni Stati membri,
N. considerando che non esistono prove concrete di un notevole aumento dei costi sanitari a causa dei cambiamenti demografici nel gruppo di età 55-75 anni, in quanto i costi sanitari aumentano in misura solo leggermente superiore all'aumento del PIL degli Stati membri,
O. considerando l'elevato numero di anziani senza alcuna possibilità di vita sociale attiva e totalmente dipendenti dalle loro famiglie, nonché le ripercussioni di questa situazione sugli altri membri della famiglia,
P. considerando che la responsabilità dell'assistenza agli anziani non è equamente ripartita tra i membri della famiglia, visto che grava soprattutto sulle donne, e considerando che mancano adeguate strutture sociali,
Q. considerando il desiderio degli anziani di restare attivi dopo il pensionamento,
R. considerando che la promozione della solidarietà tra le generazioni non può ridursi esclusivamente a questioni di solidarietà finanziaria (o di "adeguamenti socioeconomici" ), ma deve prevedere un'iniziativa globale di sostegno alle strutture familiari e ai legami privati della solidarietà intergenerazionale,
1. insiste sul fatto che il processo di adeguamento della società all'invecchiamento demografico deve essere concepito come valorizzazione dell'anziano e non semplicemente come un suo adattamento unilaterale alle condizioni del mondo del lavoro, in considerazione del fatto che gli anziani contribuiscono alla società in molti altri modi oltre a quello del solo lavoro retribuito e invita la Commissione ad esplorare modi migliori di utilizzare la vasta esperienza e le abilità degli anziani;
2. sostiene la strategia per un invecchiamento sano e attivo, ma invita la Commissione a evitare che quest'ultimo sia il solo criterio di accettazione dell'anziano nella società; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne d'informazione a livello locale, nazionale ed europeo sull'integrazione degli anziani nella vita economica, sociale e culturale, al fine di diffondere l'idea che gli anziani costituiscono una risorsa preziosa, di combattere gli stereotipi negativi e di rafforzare l'uguaglianza e la solidarietà tra le generazioni quale base della pace sociale e del modello sociale europeo;
3. è favorevole a un approccio olistico nei confronti dell'invecchiamento della popolazione, fondato su un'azione coordinata della strategia per l'occupazione, di misure contro la discriminazione e l'esclusione sociale, di un sistema di pensioni pubbliche in grado di assicurare un reddito pensionistico sufficiente e della garanzia per tutti di un'assistenza sanitaria di elevata qualità;
4. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche e programmi specifici per ciascuna categoria di anziani, giacché gli anziani non costituiscono un gruppo omogeneo bensì presentano disuguaglianze in ordine alla loro qualità di vita e alla loro autosufficienza economica;
5. apprezza il fatto che la Commissione riconosce che le donne anziane rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile, spesso discriminato in molti modi e in varie situazioni, e chiede di affiancare alle misure preventive delle azioni specifiche a favore di quegli anziani, soprattutto donne, che vivono in condizioni di povertà e di precarietà,
6. ritiene che la proposta di direttiva del Consiglio sulla creazione di un quadro generale in favore dell'uguaglianza di trattamento in materia di lavoro e occupazione(11) non sia adeguata a garantire i diritti degli anziani; invita quindi la Commissione a presentare, sulla base dell'articolo 13 del trattato, una proposta di direttiva specificamente mirata alla lotta contro la discriminazione fondata sull'età;
7. invita la Commissione a tenere nella giusta considerazione l'ampiezza e la gravità del problema della discriminazione dell'anziano sul lavoro nel quadro dell'iniziativa comunitaria EQUAL;
8. invita il Consiglio a mettere in atto misure per il controllo del rispetto delle raccomandazioni agli Stati membri per le politiche dell'occupazione riguardanti specificamente i lavoratori più anziani e strumenti per lo scambio di informazioni e di prassi corrette tra gli Stati membri;
9. considera necessario tener conto del fattore età nelle politiche e nelle misure da attuare, proprio come nei programmi dei fondi strutturali e negli orientamenti degli Stati membri in materia di occupazione si è tenuto conto del fattore genere secondo il principio del "mainstreaming" ;
10. ritiene che, nell'ambito dell'azione del FSE, l'UE debba sollecitare gli Stati membri a favorire la creazione di figure professionali specifiche orientate all'assistenza degli anziani e a creare nuovi programmi di riqualificazione professionale indirizzati ai lavoratori più anziani per:
- adattarli alle diverse esigenze di apprendimento,
- valorizzare il bagaglio di esperienza dei lavoratori anziani nella formazione dei giovani,
- permettere ai lavoratori anziani di sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie;
11. invita gli Stati membri a sostenere modelli flessibili per articolare l'orario di lavoro in modo da ottimizzare l'apporto professionale del lavoratore anziano,
12. sostiene una strategia attiva per migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro che sia adattata alle esigenze dei lavoratori anziani, con beneficio di tutti i lavoratori, e invita la Commissione a esaminare le regolamentazioni sulla salute e la sicurezza dal punto di vista dei lavoratori anziani, nella prospettiva di una loro modifica;
13. invita gli Stati membri a promuovere in modo concreto, attraverso misure di aggiornamento e di riqualificazione professionale, il reinserimento degli anziani - donne ed uomini - nella vita lavorativa,
14. ritiene che occorra riconoscere che l'apprendimento permanente è importante in ogni momento della vita e non soltanto in relazione al lavoro retribuito o al mercato del lavoro; la nozione di apprendimento permanente dovrebbe applicarsi anche al periodo successivo al pensionamento e si dovrebbe favorire l'accesso degli anziani - pensionati o occupati - ai programmi di apprendimento permanente;
15. invita anche le parti sociali a livello europeo e nazionale a offrire ai lavoratori anziani l'opportunità di adeguarsi agli sviluppi tecnologici e a prevedere sistemi flessibili in materia di orari di lavoro, relazioni industriali e pensionamento;
16. si pone come obiettivo la conciliabilità lavoro-famiglia ed auspica una migliore ripartizione delle responsabilità familiari fra gli uomini e le donne nonché una politica occupazionale e di protezione sociale che tenga maggiormente conto dell'impegno delle donne e degli uomini nell'assistenza agli anziani e nella cura dei figli; rileva che per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono necessari maggiori interventi a livello delle politiche familiari e fiscali;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto adeguatamente della particolare situazione di coloro che non possono proseguire l'attività lavorativa per una grave infermità di un familiare o per disoccupazione involontaria e che, di conseguenza, vanno incontro a una riduzione di reddito e a una maggiore dipendenza ecconomica a causa dell'insufficiente copertura pensionistica;
18. invita gli Stati membri ad assumere, per esempio tramite un'assicurazione assistenziale, l'onere delle cure agli anziani non autosufficienti, oppure a rimborsarne le spese alle famiglie che li assistono;
19. invita la Commissione a promuovere studi e ricerche mediche e sociali, scambi di risultati e progetti atti a difendere la dignità della persona e a migliorare la qualità della vita degli anziani non più autosufficienti, che sono disabili o affetti da patologie invalidanti, quali ad esempio gli stomizzati o i pazienti affetti da morbo di Alzheimer;
20. osserva che l'esigenza economica della permanenza degli anziani nel mercato del lavoro non coincide necessariamente con i veri interessi, desideri e preferenze di tutti gli anziani e che il fatto di incoraggiare una "vecchiaia attiva" non deve essere utilizzato come pretesto per ridurre o non sviluppare adeguatamente i servizi assistenziali e le prestazioni pensionistiche agli anziani;
21. accoglie con favore la proposta della Commissione di limitare il pensionamento anticipato obbligatorio; appoggia tuttavia l'idea di incoraggiare il pensionamento volontario graduale o parziale ed è dell'opinione che quando i lavoratori raggiungono l'età pensionabile dovrebbero poter scegliere se continuare a lavorare o andare in pensione;
22. ritiene che la sfida per la società sia quella di sostenere una politica pensionistica basata sul solido principio della solidarietà intergenerazionale, che contribuirà a sostenere la coesione della società e a salvaguardare il principio che le pensioni debbono essere in rapporto con i guadagni;
23. ritiene che la Commissione dovrebbe evitare misure esasperate e draconiane per ridurre gli aumenti delle pensioni duramente conquistati dai lavoratori; sottolinea che occorrono politiche di ampio respiro e a lungo termine per far fronte alla sfida dell'innalzamento dell'età media della popolazione nel prossimo ventennio e oltre; ritiene che sia necessario valutare il contributo che diversi elementi - quali maggiori livelli di occupazione, un prolungamento della vita lavorativa, maggiori risparmi, cambiamenti della struttura delle prestazioni sociali e nuove politiche d'immigrazione - potranno dare al fine di colmare il deficit del finanziamento dei regimi pensionistici;
24. invita la Commissione e gli Stati membri a offrire agli anziani opportunità di partecipazione alla messa a punto e all'attuazione di programmi riguardanti la vita economica, sociale e culturale; approva in tale contesto l'intenzione della Commissione di sostenere la creazione di un Forum europeo degli anziani che veda riunite le organizzazioni esistenti e rafforzi così la rappresentanza e la partecipazione degli anziani a livello di UE;
25. ritiene che l'autonomia dell'anziano sia imprescindibile per garantirgli un'adeguata qualità della vita e che si debbano perciò valorizzare maggiormente gli aspetti psico-sociali e di autostima al fine di vincere il senso di solitudine e d'abbandono che porta molti anziani alla demotivazione e alla conseguente perdita dell'autosufficienza; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a individuare gli strumenti adeguati per promuovere una migliore mobilità degli anziani, in modo particolare nelle aree rurali e nelle regioni insulari, l'utilizzo delle nuove tecnologie e un ambiente urbano più adatto, adeguato alle esigenze di una società che comprenderà un numero sempre maggiore di anziani;
26. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare modelli innovativi di progettazione per quanto riguarda l'urbanistica, i mezzi di trasporto e l'edilizia in modo da garantire la qualità abitativa per gli anziani che così potranno continuare ad essere autosufficienti e accudire a se stessi autonomamente;
27. esorta la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri, oltre che alla necessità di migliorare la vita lavorativa degli anziani, anche a quella di promuovere la loro partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, partecipazione che rappresenta un contributo prezioso per la società, sia attraverso la creazione di centri sociali, strutture che garantiscano l'attività sociale non disgiunta dalla necessaria sicurezza sociale, servizi dedicati alle speciali esigenze degli anziani, strutture per promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione, università per la terza età e strutture per attività ludiche o hobbistiche, sia attraverso il sostegno all'associazionismo ed al volontariato della terza età finalizzato anche a forme di solidarismo nei confronti della quarta età; occorre prestare particolare attenzione al modo in cui la partecipazione degli anziani all'economia sociale, ossia al "terzo sistema" , potrebbe contribuire a rafforzare e ad ampliare la coesione sociale delle comunità;
28. invita gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, ad avvalersi di importanti avvenimenti culturali e sportivi, ad esempio delle Olimpiadi, per sviluppare il volontariato tra le persone della terza età;
29. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare gli opportuni meccanismi che consentano loro di prevedere tempestivamente i futuri sviluppi demografici;
30. invita la Commissione a cooperare strettamente con i paesi candidati, soprattutto quelli che presentano tendenze demografiche analoghe a quelle dell'Unione europea, al fine di affrontare insieme il problema dell'inserimento professionale e sociale degli anziani;
31. si augura che la Commissione predisponga una comunicazione sulla crescente importanza economica del "turismo della terza età" e promuova la circolazione turistica nell'Unione dei cittadini anziani;
32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1) Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, 3 maggio 1988 (terza sessione).
(2) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.
(3) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.
(4) GU C 188 del 10.7.1993, pag. 1.
(5) GU C 343 del 21.12.1993, pag. 1.
(6) GU C 77 del 14.3.1994, pag. 24.
(7) GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154.
(8) GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.
(9) Nazioni Unite, Assemblea generale, Risoluzione 47/5/1992.
(10) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 506.
(11) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 42.

 

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