| |
RELAZIONI
Prosperità
e solidarietà fra le generazioni
Risoluzione
del Parlamento europeo sulla comunicazione
della Commissione "Verso un'Europa
di tutte le età - Promuovere la prosperità
e la solidarietà fra le generazioni"
(COM(1999) 221 - C5-0185/1999 - 1999/2159(COS)
Il
Parlamento europeo,
- vista la comunicazione
della Commissione (COM(1999) 221 - C5-0185/1999),
- vista la comunicazione della Commissione
"Costruire un'Europa solidale"
(COM(2000) 79),
- vista la raccomandazione 1074 (1988) dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa sulla
politica della famiglia, in particolare
il paragrafo 5(1),
- vista la raccomandazione del Consiglio
92/441/CEE del 24 giugno 1992 in cui si
definiscono i criteri comuni in materia
di risorse e prestazioni sufficienti nei
sistemi di protezione sociale(2),
- vista la raccomandazione del Consiglio
92/442/CEE del 27 luglio 1992 relativa alla
convergenza degli obiettivi e delle politiche
della protezione sociale(3),
- vista la risoluzione del Consiglio del
30 giugno 1993 relativa al pensionamento
flessibile(4),
- vista la dichiarazione di principio del
Consiglio dell'Unione europea e dei Ministri
degli affari sociali, riuniti in sede di
Consiglio, del 6 dicembre 1993, in occasione
della chiusura dell'Anno europeo degli anziani
e della solidarietà fra le generazioni
(1993)(5),
- vista la propria risoluzione del 24 febbraio
1994 sugli interventi a favore delle persone
anziane(6),
- vista la propria risoluzione del 16 febbraio
2000 sulla comunicazione della Commissione
su una strategia concertata per modernizzare
la protezione sociale(7),
- vista la decisione 2000/228/CE del Consiglio,
del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti
per la politica degli Stati membri in materia
di occupazione per il 2000(8),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 16 ottobre 1992
sulla proclamazione di un Anno internazionale
degli anziani nel 1999(9),
- vista la propria risoluzione del 16 aprile
1999 sulla terza età nel XXI secolo:
"nuovi orizzonti di vita" (10),
- visto il trattato CE, in particolare gli
articoli 2, 3, 13, 127 e 137,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del
suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e il
parere della commissione per i diritti della
donna e le pari opportunità (A5-0319/2000),
A. considerando che la longevità
demografica, che costituisce una delle maggiori
conquiste della nostra epoca, provocherà
tuttavia nei prossimi decenni una modifica
della struttura della società di
alcuni Stati membri,
B. considerando che la strategia della Commissione
di incoraggiare gli Stati e i cittadini
a creare le condizioni per un invecchiamento
sano e attivo dev'essere rivolta non solo
al gruppo di età di 50-75 anni, che
si trova in buona parte in una fase di transizione
tra la vita lavorativa e il pensionamento,
ma anche a quello di età superiore
ai 75 anni, la cui situazione esigerebbe
una relazione ad hoc,
C. considerando che il sostegno a una politica
per un invecchiamento attivo presuppone
un'azione concertata fra politiche e strategie
comunitarie, e coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale, di sanità
pubblica e di lotta contro la discriminazione,
D. considerando che ulteriori misure contro
la discriminazione fondata sull'età
e contro l'esclusione dal lavoro e dalla
società in generale possono essere
legittimate da un'interpretazione più
generosa degli articoli 13 e 137 del trattato,
E. considerando che è necessario
affiancare alle misure preventive delle
azioni specifiche a favore di quegli anziani,
soprattutto donne, che vivono in condizioni
di povertà e di precarietà,
F. considerando che i lavoratori anziani
sono tra i soggetti più colpiti dalla
disoccupazione e dallo sviluppo tecnologico,
realtà comuni a tutti gli Stati membri,
G. considerando il carattere insufficiente
delle statistiche ufficiali sulla disoccupazione
fra i lavoratori anziani dei due sessi,
H. considerando il nuovo riferimento ai
lavoratori anziani negli orientamenti delle
politiche per l'occupazione e l'inclusione
della loro difesa negli ambiti prioritari
delle raccomandazioni del Consiglio agli
Stati membri,
I. considerando che l'organizzazione e le
condizioni di lavoro spesso non corrispondono
alle esigenze e capacità reali del
lavoratore anziano,
J. considerando che il lavoratore anziano
ha bisogno di assistenza per adattarsi agli
sviluppi tecnologici e considerando l'errata
impostazione degli attuali programmi di
riqualificazione e specializzazione,
K. considerando l'importanza che riveste
l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita sia nell'ambito professionale che in
altri ambiti,
L. considerando che gli anziani non possono
considerarsi come un gruppo omogeneo e che
per quanto riguarda i bisogni individuali
la diversità degli anziani deve essere
rispettata e presa in considerazione con
politiche puntuali,
M. considerando che l'innalzamento dell'età
media della popolazione è uno degli
importanti fattori che incidono sui sistemi
di protezione sociale di alcuni Stati membri,
N. considerando che non esistono prove concrete
di un notevole aumento dei costi sanitari
a causa dei cambiamenti demografici nel
gruppo di età 55-75 anni, in quanto
i costi sanitari aumentano in misura solo
leggermente superiore all'aumento del PIL
degli Stati membri,
O. considerando l'elevato numero di anziani
senza alcuna possibilità di vita
sociale attiva e totalmente dipendenti dalle
loro famiglie, nonché le ripercussioni
di questa situazione sugli altri membri
della famiglia,
P. considerando che la responsabilità
dell'assistenza agli anziani non è
equamente ripartita tra i membri della famiglia,
visto che grava soprattutto sulle donne,
e considerando che mancano adeguate strutture
sociali,
Q. considerando il desiderio degli anziani
di restare attivi dopo il pensionamento,
R. considerando che la promozione della
solidarietà tra le generazioni non
può ridursi esclusivamente a questioni
di solidarietà finanziaria (o di
"adeguamenti socioeconomici" ),
ma deve prevedere un'iniziativa globale
di sostegno alle strutture familiari e ai
legami privati della solidarietà
intergenerazionale,
1. insiste sul fatto che il processo di
adeguamento della società all'invecchiamento
demografico deve essere concepito come valorizzazione
dell'anziano e non semplicemente come un
suo adattamento unilaterale alle condizioni
del mondo del lavoro, in considerazione
del fatto che gli anziani contribuiscono
alla società in molti altri modi
oltre a quello del solo lavoro retribuito
e invita la Commissione ad esplorare modi
migliori di utilizzare la vasta esperienza
e le abilità degli anziani;
2. sostiene la strategia per un invecchiamento
sano e attivo, ma invita la Commissione
a evitare che quest'ultimo sia il solo criterio
di accettazione dell'anziano nella società;
invita la Commissione e gli Stati membri
a promuovere campagne d'informazione a livello
locale, nazionale ed europeo sull'integrazione
degli anziani nella vita economica, sociale
e culturale, al fine di diffondere l'idea
che gli anziani costituiscono una risorsa
preziosa, di combattere gli stereotipi negativi
e di rafforzare l'uguaglianza e la solidarietà
tra le generazioni quale base della pace
sociale e del modello sociale europeo;
3. è favorevole a un approccio olistico
nei confronti dell'invecchiamento della
popolazione, fondato su un'azione coordinata
della strategia per l'occupazione, di misure
contro la discriminazione e l'esclusione
sociale, di un sistema di pensioni pubbliche
in grado di assicurare un reddito pensionistico
sufficiente e della garanzia per tutti di
un'assistenza sanitaria di elevata qualità;
4. invita la Commissione e gli Stati membri
a sviluppare politiche e programmi specifici
per ciascuna categoria di anziani, giacché
gli anziani non costituiscono un gruppo
omogeneo bensì presentano disuguaglianze
in ordine alla loro qualità di vita
e alla loro autosufficienza economica;
5. apprezza il fatto che la Commissione
riconosce che le donne anziane rappresentano
un gruppo particolarmente vulnerabile, spesso
discriminato in molti modi e in varie situazioni,
e chiede di affiancare alle misure preventive
delle azioni specifiche a favore di quegli
anziani, soprattutto donne, che vivono in
condizioni di povertà e di precarietà,
6. ritiene che la proposta di direttiva
del Consiglio sulla creazione di un quadro
generale in favore dell'uguaglianza di trattamento
in materia di lavoro e occupazione(11) non
sia adeguata a garantire i diritti degli
anziani; invita quindi la Commissione a
presentare, sulla base dell'articolo 13
del trattato, una proposta di direttiva
specificamente mirata alla lotta contro
la discriminazione fondata sull'età;
7. invita la Commissione a tenere nella
giusta considerazione l'ampiezza e la gravità
del problema della discriminazione dell'anziano
sul lavoro nel quadro dell'iniziativa comunitaria
EQUAL;
8. invita il Consiglio a mettere in atto
misure per il controllo del rispetto delle
raccomandazioni agli Stati membri per le
politiche dell'occupazione riguardanti specificamente
i lavoratori più anziani e strumenti
per lo scambio di informazioni e di prassi
corrette tra gli Stati membri;
9. considera necessario tener conto del
fattore età nelle politiche e nelle
misure da attuare, proprio come nei programmi
dei fondi strutturali e negli orientamenti
degli Stati membri in materia di occupazione
si è tenuto conto del fattore genere
secondo il principio del "mainstreaming"
;
10. ritiene che, nell'ambito dell'azione
del FSE, l'UE debba sollecitare gli Stati
membri a favorire la creazione di figure
professionali specifiche orientate all'assistenza
degli anziani e a creare nuovi programmi
di riqualificazione professionale indirizzati
ai lavoratori più anziani per:
- adattarli alle diverse esigenze di apprendimento,
- valorizzare il bagaglio di esperienza
dei lavoratori anziani nella formazione
dei giovani,
- permettere ai lavoratori anziani di sfruttare
le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie;
11. invita gli Stati membri a sostenere
modelli flessibili per articolare l'orario
di lavoro in modo da ottimizzare l'apporto
professionale del lavoratore anziano,
12. sostiene una strategia attiva per migliorare
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
che sia adattata alle esigenze dei lavoratori
anziani, con beneficio di tutti i lavoratori,
e invita la Commissione a esaminare le regolamentazioni
sulla salute e la sicurezza dal punto di
vista dei lavoratori anziani, nella prospettiva
di una loro modifica;
13. invita gli Stati membri a promuovere
in modo concreto, attraverso misure di aggiornamento
e di riqualificazione professionale, il
reinserimento degli anziani - donne ed uomini
- nella vita lavorativa,
14. ritiene che occorra riconoscere che
l'apprendimento permanente è importante
in ogni momento della vita e non soltanto
in relazione al lavoro retribuito o al mercato
del lavoro; la nozione di apprendimento
permanente dovrebbe applicarsi anche al
periodo successivo al pensionamento e si
dovrebbe favorire l'accesso degli anziani
- pensionati o occupati - ai programmi di
apprendimento permanente;
15. invita anche le parti sociali a livello
europeo e nazionale a offrire ai lavoratori
anziani l'opportunità di adeguarsi
agli sviluppi tecnologici e a prevedere
sistemi flessibili in materia di orari di
lavoro, relazioni industriali e pensionamento;
16. si pone come obiettivo la conciliabilità
lavoro-famiglia ed auspica una migliore
ripartizione delle responsabilità
familiari fra gli uomini e le donne nonché
una politica occupazionale e di protezione
sociale che tenga maggiormente conto dell'impegno
delle donne e degli uomini nell'assistenza
agli anziani e nella cura dei figli; rileva
che per favorire la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro sono necessari
maggiori interventi a livello delle politiche
familiari e fiscali;
17. invita la Commissione e gli Stati membri
a tener conto adeguatamente della particolare
situazione di coloro che non possono proseguire
l'attività lavorativa per una grave
infermità di un familiare o per disoccupazione
involontaria e che, di conseguenza, vanno
incontro a una riduzione di reddito e a
una maggiore dipendenza ecconomica a causa
dell'insufficiente copertura pensionistica;
18. invita gli Stati membri ad assumere,
per esempio tramite un'assicurazione assistenziale,
l'onere delle cure agli anziani non autosufficienti,
oppure a rimborsarne le spese alle famiglie
che li assistono;
19. invita la Commissione a promuovere studi
e ricerche mediche e sociali, scambi di
risultati e progetti atti a difendere la
dignità della persona e a migliorare
la qualità della vita degli anziani
non più autosufficienti, che sono
disabili o affetti da patologie invalidanti,
quali ad esempio gli stomizzati o i pazienti
affetti da morbo di Alzheimer;
20. osserva che l'esigenza economica della
permanenza degli anziani nel mercato del
lavoro non coincide necessariamente con
i veri interessi, desideri e preferenze
di tutti gli anziani e che il fatto di incoraggiare
una "vecchiaia attiva" non deve
essere utilizzato come pretesto per ridurre
o non sviluppare adeguatamente i servizi
assistenziali e le prestazioni pensionistiche
agli anziani;
21. accoglie con favore la proposta della
Commissione di limitare il pensionamento
anticipato obbligatorio; appoggia tuttavia
l'idea di incoraggiare il pensionamento
volontario graduale o parziale ed è
dell'opinione che quando i lavoratori raggiungono
l'età pensionabile dovrebbero poter
scegliere se continuare a lavorare o andare
in pensione;
22. ritiene che la sfida per la società
sia quella di sostenere una politica pensionistica
basata sul solido principio della solidarietà
intergenerazionale, che contribuirà
a sostenere la coesione della società
e a salvaguardare il principio che le pensioni
debbono essere in rapporto con i guadagni;
23. ritiene che la Commissione dovrebbe
evitare misure esasperate e draconiane per
ridurre gli aumenti delle pensioni duramente
conquistati dai lavoratori; sottolinea che
occorrono politiche di ampio respiro e a
lungo termine per far fronte alla sfida
dell'innalzamento dell'età media
della popolazione nel prossimo ventennio
e oltre; ritiene che sia necessario valutare
il contributo che diversi elementi - quali
maggiori livelli di occupazione, un prolungamento
della vita lavorativa, maggiori risparmi,
cambiamenti della struttura delle prestazioni
sociali e nuove politiche d'immigrazione
- potranno dare al fine di colmare il deficit
del finanziamento dei regimi pensionistici;
24. invita la Commissione e gli Stati membri
a offrire agli anziani opportunità
di partecipazione alla messa a punto e all'attuazione
di programmi riguardanti la vita economica,
sociale e culturale; approva in tale contesto
l'intenzione della Commissione di sostenere
la creazione di un Forum europeo degli anziani
che veda riunite le organizzazioni esistenti
e rafforzi così la rappresentanza
e la partecipazione degli anziani a livello
di UE;
25. ritiene che l'autonomia dell'anziano
sia imprescindibile per garantirgli un'adeguata
qualità della vita e che si debbano
perciò valorizzare maggiormente gli
aspetti psico-sociali e di autostima al
fine di vincere il senso di solitudine e
d'abbandono che porta molti anziani alla
demotivazione e alla conseguente perdita
dell'autosufficienza; invita pertanto la
Commissione e gli Stati membri a individuare
gli strumenti adeguati per promuovere una
migliore mobilità degli anziani,
in modo particolare nelle aree rurali e
nelle regioni insulari, l'utilizzo delle
nuove tecnologie e un ambiente urbano più
adatto, adeguato alle esigenze di una società
che comprenderà un numero sempre
maggiore di anziani;
26. invita la Commissione e gli Stati membri
ad adottare modelli innovativi di progettazione
per quanto riguarda l'urbanistica, i mezzi
di trasporto e l'edilizia in modo da garantire
la qualità abitativa per gli anziani
che così potranno continuare ad essere
autosufficienti e accudire a se stessi autonomamente;
27. esorta la Commissione a sensibilizzare
gli Stati membri, oltre che alla necessità
di migliorare la vita lavorativa degli anziani,
anche a quella di promuovere la loro partecipazione
attiva alla vita sociale e culturale, partecipazione
che rappresenta un contributo prezioso per
la società, sia attraverso la creazione
di centri sociali, strutture che garantiscano
l'attività sociale non disgiunta
dalla necessaria sicurezza sociale, servizi
dedicati alle speciali esigenze degli anziani,
strutture per promuovere la cittadinanza
attiva e la partecipazione, università
per la terza età e strutture per
attività ludiche o hobbistiche, sia
attraverso il sostegno all'associazionismo
ed al volontariato della terza età
finalizzato anche a forme di solidarismo
nei confronti della quarta età; occorre
prestare particolare attenzione al modo
in cui la partecipazione degli anziani all'economia
sociale, ossia al "terzo sistema"
, potrebbe contribuire a rafforzare e ad
ampliare la coesione sociale delle comunità;
28. invita gli Stati membri, d'intesa con
la Commissione, ad avvalersi di importanti
avvenimenti culturali e sportivi, ad esempio
delle Olimpiadi, per sviluppare il volontariato
tra le persone della terza età;
29. invita la Commissione e gli Stati membri
a sviluppare gli opportuni meccanismi che
consentano loro di prevedere tempestivamente
i futuri sviluppi demografici;
30. invita la Commissione a cooperare strettamente
con i paesi candidati, soprattutto quelli
che presentano tendenze demografiche analoghe
a quelle dell'Unione europea, al fine di
affrontare insieme il problema dell'inserimento
professionale e sociale degli anziani;
31. si augura che la Commissione predisponga
una comunicazione sulla crescente importanza
economica del "turismo della terza
età" e promuova la circolazione
turistica nell'Unione dei cittadini anziani;
32. incarica la sua Presidente di trasmettere
la presente risoluzione alla Commissione
e al Consiglio.
(1) Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare,
3 maggio 1988 (terza sessione).
(2) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.
(3) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.
(4) GU C 188 del 10.7.1993, pag. 1.
(5) GU C 343 del 21.12.1993, pag. 1.
(6) GU C 77 del 14.3.1994, pag. 24.
(7) GU C 339 del 29.11.2000, pag. 154.
(8) GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.
(9) Nazioni Unite, Assemblea generale, Risoluzione
47/5/1992.
(10) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 506.
(11) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 42.
|