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PARERI
PARERE
DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
(5 giugno 2001)
destinato alla commissione
per gli affari costituzionali
sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto
del Mediatore europeo (1999/ 2215 (ACI))
Relatrice per parere: Luciana Sbarbati
PROCEDURA
Nella
riunione del 21 giugno 2000 la commissione
per le petizioni ha nominato relatrice per
parere Luciana Sbarbati.
Nelle riunioni del 22 marzo 2001 e del 29
maggio 2001 ha esaminato il progetto di
parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato
le conclusioni in appresso all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione
Roy Perry (vicepresidente e presidente f.f.),
Proinsas De Rossa (vicepresidente), Luciana
Sbarbati (vicepresidente e relatrice), Mary
Elizabeth Banotti (in sostituzione di Jonathan
Evans), Alima Boumediene-Thiery (in sostituzione
di Jean Lambert), Felipe Camisón
Asensio, Janelly Fourtou, Laura González
Álvarez, Margot Keßler, Guido
Sacconi (in sostituzione di Herbert Bösch),
Christian Ulrik von Boetticher e Eurig Wyn.
BREVE
GIUSTIFICAZIONE
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
1. La
commissione per le petizioni ha sottolineato
a più riprese, segnatamente in occasione
della presentazione delle relazioni annuali
di attività del Mediatore, l'importanza
che attribuisce all'attività di tale
organo che fa parte integrante del grande
capitolo istituzionale dell'"Europa
dei cittadini". Nella relazione Esteban-Martin
in materia, approvata dal Parlamento il
15 aprile 1999, aveva chiesto che la commissione
per gli affari costituzionali studiasse
le possibilità di rafforzamento dell'articolo
3 dello statuto del Mediatore per quanto
riguarda in particolare l'ispezione dei
documenti e l'audizione dei testimoni.
2. L'attuale
titolare di tale carica, il signor Jacob
SÖDERMAN aveva rivolto in data 13 dicembre
1999 una lettera alla Presidente del Parlamento
europeo nella quale precisava il contenuto
delle modifiche che auspicava venissero
apportate ai suoi poteri d'indagine. Egli
ha fatto sapere molto di recente, con una
nota indirizzata al relatore nel merito
della commissione AFCO e alla vostra relatrice,
che l'obbligo di testimoniare dinanzi al
Mediatore non doveva riguardare i membri
delle istituzioni comunitarie, come invece
aveva vivamente auspicato in un primo tempo.
3. La
vostra relatrice si compiace di quanto sopra
poiché ritiene che in nessun caso
il Parlamento europeo avrebbe potuto seguire
il Mediatore in tale direzione senza rimettere
in questione in qualche modo le sue prerogative
esclusive di controllo politico sulla Commissione
europea oppure senza aprire un dibattito
più ampio sulla portata delle competenze
del Mediatore europeo nell'attuale struttura
istituzionale della Comunità.
4. Del
resto non è un caso che la Vicepresidente
della Commissione europea, Sig.ra Loyola
de Palacio, udita dalla commissione per
gli affari costituzionali il 24 gennaio
2001, avesse espresso, e peraltro con una
certa diplomazia, e "mutatis mutandis"
dei sentimenti analoghi.
5. Ma
il Parlamento europeo non può restare
insensibile all'appello del Mediatore di
adattare l'ampiezza e la portata dell'articolo
3 del suo statuto ai mutamenti che sono
nel frattempo intervenuti in seno alla Comunità
per venire incontro in tal modo alle aspettative
dell'opinione pubblica europea. In effetti,
il principio di apertura e di prossimità
dei cittadini è sancito nel nuovo
articolo 1 del trattato sull'Unione in cui
si afferma che "le decisioni sono prese
nel modo più trasparente possibile
e il più vicino possibile ai cittadini".
6. Spetta
al Parlamento europeo modificare lo statuto
del Mediatore nel quadro di una procedura
che contempla un parere della Commissione
europea e un'approvazione del Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata.
Il Parlamento deve quindi badare che tali
modifiche:
a) siano conformi alla natura e al ruolo
del Mediatore europeo che contribuisce con
l'istituto della petizione a dare seguito
alle denunce dei cittadini europei,
b) s'inseriscano in un quadro giuridico
coerente e d'insieme,
c) ottengano il consenso della Commissione,
con la quale il Parlamento intrattiene relazioni
privilegiate,
d) siano infine suscettibili di essere adottate
senza difficoltà dal Consiglio.
7. In
definitiva, il Parlamento deve trovare un
giusto equilibrio tra ciò che è
auspicabile e ciò che è possibile
concedere al Mediatore: il parere della
Commissione europea, nella sua veste di
custode dei trattati, può essergli
utile. La vostra relatrice ritiene che tale
equilibrio possa essere facilmente raggiunto
prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) la Commissione europea si è risolutamente
avviata lungo la via della trasparenza con
la riforma amministrativa del suo Vicepresidente
KINNOCK,
b) il Parlamento europeo si pronuncerà
sull'introduzione di un codice di buona
condotta amministrativa,
c) "last but not least": i principi
dell'apertura e della prossimità
sono iscritti a tutte lettere nel trattato
sull'Unione.
8. La
commissione per le petizioni e la vostra
relatrice non possono che rallegrarsi del
fatto che il Mediatore europeo abbia già
interpretato i propri poteri ed abbia esercitato
le proprie prerogative in materia di indagine
in maniera evolutiva senza che ciò
abbia provocato reazioni negative da parte
della Commissione europea: il Mediatore
europeo e la Commissione europea hanno testimoniato
in plenaria nonché dinanzi alla commissione
per gli affari costituzionali e alla commissione
per le petizioni che le loro reciproche
relazioni sono state sempre improntate alla
massima correttezza. Ciò significa
che "non vi è alcun rischio
ad attendere" e che pertanto si può
procedere senza precipitazione all'introduzione
delle modifiche dell'articolo 3 dello statuto
del Mediatore in una visione globale e coerente
di insieme.
9. Il
rafforzamento dell'articolo 3 dello statuto,
se da un lato può comportare la modifica
di talune disposizioni giuridiche comunitarie
desuete, quali lo statuto dei funzionari,
deve altresì essere conforme ad altre
disposizioni in corso di adozione come quelle
che riguardano l'accesso ai documenti protetti
dal segreto: ciò va raccomandato
in ossequio al principio della certezza
del diritto.
10. Significa
questo, nel caso di specie, che occorre
preliminarmente modificare l'articolo 19
dello statuto dei funzionari e sopprimere
l'autorizzazione dell'autorità investita
del potere di nomina? Il Servizio giuridico
del Parlamento lo preconizza e la vostra
relatrice è a sua volta favorevole,
tanto più che tale statuto è
attualmente - e non senza contrasti! - in
corso di revisione globale... ma, in ultima
istanza, spetta ai giuristi decidere...!
11. Alla
vostra relatrice preme soprattutto di sottolineare
che il Parlamento europeo deve chiedere
con fermezza a tutte le istituzioni comunitarie
di consentire fin d'ora ai propri funzionari
di testimoniare dinanzi al Mediatore senza
alcun impedimento e quindi senza autorizzazione
o istruzione da parte di chicchessia. L'accertamento
dei fatti e la ricerca della verità
devono sempre prevalere in seno ad un'amministrazione
moderna, aperta e trasparente, quale vuole
essere l'amministrazione comunitaria.
12. Spetterà
ai giuristi precisare, nero su bianco, i
poteri del Mediatore di accedere ai documenti
protetti dal segreto in conformità
con la normativa concernente l'accesso del
pubblico ai documenti sensibili, soprattutto
allorché provengono dagli Stati membri
o da altre istituzioni internazionali. La
questione è del resto oggetto di
una discussione ancora aperta in seno alle
varie istanze nel quadro di una procedura
legislativa e in applicazione dell'articolo
225 CE.
13. La
vostra relatrice ritiene che la commissione
per gli affari costituzionali dovrebbe inoltre
prendere in considerazione la decisione
del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione del 19 aprile 1995, che
ha istituito una commissione d'inchiesta.
Essa aveva stabilito che le istituzioni
o gli organi della Comunità fornissero
alla commissione temporanea d'inchiesta
"i documenti necessari allo svolgimento
dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano
motivi di segretezza, di ordine pubblico
o di sicurezza nazionale, in base a una
legislazione o una regolamentazione nazionale
o comunitaria".
14. Da
ultimo, è evidente che permane l'obbligo
imposto al Mediatore e al personale alle
sue dipendenze di conservare il segreto
professionale e di rispettare il carattere
riservato dei documenti ai quali ha accesso:
dal momento che tale criterio è stato
finora rigorosamente seguito, non vi è
alcun motivo di dubitare che non lo sarà
anche in futuro.
CONCLUSIONI
La commissione
per le petizioni invita la commissione per
gli affari costituzionali, competente per
il merito, a includere nella proposta di
risoluzione che approverà i seguenti
elementi:
a) confermando
l'importanza che attribuisce alla funzione
delle Mediatore che, ai termini dell'articolo
195, paragrafo 1 CE è "abilitato
a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino
dell'Unione o di qualsiasi persona fisica
o giuridica che risieda...in uno Stato membro,
e riguardanti casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi
comunitari, salvo la Corte di giustizia
e il Tribunale di primo grado nell'esercizio
delle loro funzioni giurisdizionali";
b) ricordando
che ha facoltà di fissare - e conseguentemente
di modificare - lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio delle funzioni
del Mediatore previo parere della Commissione
europea e con l'approvazione del Consiglio
che delibera a maggioranza qualificata;
c) ricordando
che il Mediatore europeo ha auspicato, nel
quadro della sua missione, di vedere modificate
le disposizioni dell'articolo 3 dello statuto,
segnatamente per quanto riguarda l'ispezione
dei documenti e l'audizione dei testimoni;
d) compiacendosi
del fatto che il Mediatore europeo abbia
recentemente manifestato l'auspicio che
solo i funzionari e gli agenti delle istituzioni
e gli organi comunitari siano tenuti senza
alcuna restrizione a testimoniare al suo
cospetto;
e) considerando
che il trattato e lo statuto del Mediatore
europeo impongono già al Mediatore
e al personale alle sue dipendenze l'obbligo
della riservatezza quanto alle informazioni
e ai documenti di cui vengono a conoscenza
nell'ambito delle loro indagini;
f) rilevando
che il Mediatore europeo deve avere accesso
a tutte le informazioni e a tutti i documenti
che ritenga necessari per l'esecuzione del
suo mandato;
g) rilevando
che il testo sull'accesso ai documenti adottato
dal Parlamento europeo il 3 maggio 2001
precisa che tali norme non pregiudicano
il diritto di accesso ai documenti da parte
di organi ispettivi (considerando 16);
h) prendendo
atto della raccomandazione del Comitato
di esperti indipendenti di sciogliere i
funzionari e agenti dal segreto professionale;
1) Constata
che, sulla base delle disposizioni del trattato
CE, il Mediatore non incontra alcun ostacolo
giuridico all'accesso a qualsiasi documento
formato dalle istituzioni e dagli organi
comunitari, che sia necessario all'esercizio
della sua alta missione;
2) accoglie
favorevolmente nel loro complesso gli auspici
espressi dal Mediatore per quanto riguarda
il rafforzamento delle disposizioni dell'articolo
3 del suo statuto che va nel senso di una
maggiore trasparenza dell'attività
comunitaria nell'interesse del cittadino
europeo;
3) si
rallegra del fatto che sia il Mediatore
che la Commissione abbiano in ogni occasione
confermato dinanzi al Parlamento e ai suoi
organi la loro perfetta cooperazione nel
quadro delle indagini condotte dal Mediatore
di propria iniziativa o in seguito a denunce
ricevute da cittadini europei;
4) ritiene necessario
modificare l'articolo 3 dello statuto del
Mediatore, come proposto dal Mediatore nella
sua lettera del 13 dicembre 1999 alla Presidente
del Parlamento europe
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