Attività svolta
Relazioni
Pareri
Interrogazioni
Delegazioni Interparlamentari
Commissione Temporanea sulla Genetica
Interventi in Plenaria
Altre Attività

 

  PARERI

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
(5 giugno 2001)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore europeo (1999/ 2215 (ACI))

Relatrice per parere: Luciana Sbarbati

PROCEDURA

Nella riunione del 21 giugno 2000 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Luciana Sbarbati.
Nelle riunioni del 22 marzo 2001 e del 29 maggio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (vicepresidente e presidente f.f.), Proinsas De Rossa (vicepresidente), Luciana Sbarbati (vicepresidente e relatrice), Mary Elizabeth Banotti (in sostituzione di Jonathan Evans), Alima Boumediene-Thiery (in sostituzione di Jean Lambert), Felipe Camisón Asensio, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Margot Keßler, Guido Sacconi (in sostituzione di Herbert Bösch), Christian Ulrik von Boetticher e Eurig Wyn.

BREVE GIUSTIFICAZIONE


CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. La commissione per le petizioni ha sottolineato a più riprese, segnatamente in occasione della presentazione delle relazioni annuali di attività del Mediatore, l'importanza che attribuisce all'attività di tale organo che fa parte integrante del grande capitolo istituzionale dell'"Europa dei cittadini". Nella relazione Esteban-Martin in materia, approvata dal Parlamento il 15 aprile 1999, aveva chiesto che la commissione per gli affari costituzionali studiasse le possibilità di rafforzamento dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore per quanto riguarda in particolare l'ispezione dei documenti e l'audizione dei testimoni.

2. L'attuale titolare di tale carica, il signor Jacob SÖDERMAN aveva rivolto in data 13 dicembre 1999 una lettera alla Presidente del Parlamento europeo nella quale precisava il contenuto delle modifiche che auspicava venissero apportate ai suoi poteri d'indagine. Egli ha fatto sapere molto di recente, con una nota indirizzata al relatore nel merito della commissione AFCO e alla vostra relatrice, che l'obbligo di testimoniare dinanzi al Mediatore non doveva riguardare i membri delle istituzioni comunitarie, come invece aveva vivamente auspicato in un primo tempo.

3. La vostra relatrice si compiace di quanto sopra poiché ritiene che in nessun caso il Parlamento europeo avrebbe potuto seguire il Mediatore in tale direzione senza rimettere in questione in qualche modo le sue prerogative esclusive di controllo politico sulla Commissione europea oppure senza aprire un dibattito più ampio sulla portata delle competenze del Mediatore europeo nell'attuale struttura istituzionale della Comunità.

4. Del resto non è un caso che la Vicepresidente della Commissione europea, Sig.ra Loyola de Palacio, udita dalla commissione per gli affari costituzionali il 24 gennaio 2001, avesse espresso, e peraltro con una certa diplomazia, e "mutatis mutandis" dei sentimenti analoghi.

5. Ma il Parlamento europeo non può restare insensibile all'appello del Mediatore di adattare l'ampiezza e la portata dell'articolo 3 del suo statuto ai mutamenti che sono nel frattempo intervenuti in seno alla Comunità per venire incontro in tal modo alle aspettative dell'opinione pubblica europea. In effetti, il principio di apertura e di prossimità dei cittadini è sancito nel nuovo articolo 1 del trattato sull'Unione in cui si afferma che "le decisioni sono prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini".

6. Spetta al Parlamento europeo modificare lo statuto del Mediatore nel quadro di una procedura che contempla un parere della Commissione europea e un'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento deve quindi badare che tali modifiche:
a) siano conformi alla natura e al ruolo del Mediatore europeo che contribuisce con l'istituto della petizione a dare seguito alle denunce dei cittadini europei,
b) s'inseriscano in un quadro giuridico coerente e d'insieme,
c) ottengano il consenso della Commissione, con la quale il Parlamento intrattiene relazioni privilegiate,
d) siano infine suscettibili di essere adottate senza difficoltà dal Consiglio.

7. In definitiva, il Parlamento deve trovare un giusto equilibrio tra ciò che è auspicabile e ciò che è possibile concedere al Mediatore: il parere della Commissione europea, nella sua veste di custode dei trattati, può essergli utile. La vostra relatrice ritiene che tale equilibrio possa essere facilmente raggiunto prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) la Commissione europea si è risolutamente avviata lungo la via della trasparenza con la riforma amministrativa del suo Vicepresidente KINNOCK,
b) il Parlamento europeo si pronuncerà sull'introduzione di un codice di buona condotta amministrativa,
c) "last but not least": i principi dell'apertura e della prossimità sono iscritti a tutte lettere nel trattato sull'Unione.

8. La commissione per le petizioni e la vostra relatrice non possono che rallegrarsi del fatto che il Mediatore europeo abbia già interpretato i propri poteri ed abbia esercitato le proprie prerogative in materia di indagine in maniera evolutiva senza che ciò abbia provocato reazioni negative da parte della Commissione europea: il Mediatore europeo e la Commissione europea hanno testimoniato in plenaria nonché dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le petizioni che le loro reciproche relazioni sono state sempre improntate alla massima correttezza. Ciò significa che "non vi è alcun rischio ad attendere" e che pertanto si può procedere senza precipitazione all'introduzione delle modifiche dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore in una visione globale e coerente di insieme.

9. Il rafforzamento dell'articolo 3 dello statuto, se da un lato può comportare la modifica di talune disposizioni giuridiche comunitarie desuete, quali lo statuto dei funzionari, deve altresì essere conforme ad altre disposizioni in corso di adozione come quelle che riguardano l'accesso ai documenti protetti dal segreto: ciò va raccomandato in ossequio al principio della certezza del diritto.

10. Significa questo, nel caso di specie, che occorre preliminarmente modificare l'articolo 19 dello statuto dei funzionari e sopprimere l'autorizzazione dell'autorità investita del potere di nomina? Il Servizio giuridico del Parlamento lo preconizza e la vostra relatrice è a sua volta favorevole, tanto più che tale statuto è attualmente - e non senza contrasti! - in corso di revisione globale... ma, in ultima istanza, spetta ai giuristi decidere...!

11. Alla vostra relatrice preme soprattutto di sottolineare che il Parlamento europeo deve chiedere con fermezza a tutte le istituzioni comunitarie di consentire fin d'ora ai propri funzionari di testimoniare dinanzi al Mediatore senza alcun impedimento e quindi senza autorizzazione o istruzione da parte di chicchessia. L'accertamento dei fatti e la ricerca della verità devono sempre prevalere in seno ad un'amministrazione moderna, aperta e trasparente, quale vuole essere l'amministrazione comunitaria.

12. Spetterà ai giuristi precisare, nero su bianco, i poteri del Mediatore di accedere ai documenti protetti dal segreto in conformità con la normativa concernente l'accesso del pubblico ai documenti sensibili, soprattutto allorché provengono dagli Stati membri o da altre istituzioni internazionali. La questione è del resto oggetto di una discussione ancora aperta in seno alle varie istanze nel quadro di una procedura legislativa e in applicazione dell'articolo 225 CE.

13. La vostra relatrice ritiene che la commissione per gli affari costituzionali dovrebbe inoltre prendere in considerazione la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995, che ha istituito una commissione d'inchiesta. Essa aveva stabilito che le istituzioni o gli organi della Comunità fornissero alla commissione temporanea d'inchiesta "i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria".

14. Da ultimo, è evidente che permane l'obbligo imposto al Mediatore e al personale alle sue dipendenze di conservare il segreto professionale e di rispettare il carattere riservato dei documenti ai quali ha accesso: dal momento che tale criterio è stato finora rigorosamente seguito, non vi è alcun motivo di dubitare che non lo sarà anche in futuro.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

a) confermando l'importanza che attribuisce alla funzione delle Mediatore che, ai termini dell'articolo 195, paragrafo 1 CE è "abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda...in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali";

b) ricordando che ha facoltà di fissare - e conseguentemente di modificare - lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore previo parere della Commissione europea e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata;

c) ricordando che il Mediatore europeo ha auspicato, nel quadro della sua missione, di vedere modificate le disposizioni dell'articolo 3 dello statuto, segnatamente per quanto riguarda l'ispezione dei documenti e l'audizione dei testimoni;

d) compiacendosi del fatto che il Mediatore europeo abbia recentemente manifestato l'auspicio che solo i funzionari e gli agenti delle istituzioni e gli organi comunitari siano tenuti senza alcuna restrizione a testimoniare al suo cospetto;

e) considerando che il trattato e lo statuto del Mediatore europeo impongono già al Mediatore e al personale alle sue dipendenze l'obbligo della riservatezza quanto alle informazioni e ai documenti di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle loro indagini;

f) rilevando che il Mediatore europeo deve avere accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti che ritenga necessari per l'esecuzione del suo mandato;

g) rilevando che il testo sull'accesso ai documenti adottato dal Parlamento europeo il 3 maggio 2001 precisa che tali norme non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti da parte di organi ispettivi (considerando 16);

h) prendendo atto della raccomandazione del Comitato di esperti indipendenti di sciogliere i funzionari e agenti dal segreto professionale;

1) Constata che, sulla base delle disposizioni del trattato CE, il Mediatore non incontra alcun ostacolo giuridico all'accesso a qualsiasi documento formato dalle istituzioni e dagli organi comunitari, che sia necessario all'esercizio della sua alta missione;

2) accoglie favorevolmente nel loro complesso gli auspici espressi dal Mediatore per quanto riguarda il rafforzamento delle disposizioni dell'articolo 3 del suo statuto che va nel senso di una maggiore trasparenza dell'attività comunitaria nell'interesse del cittadino europeo;

3) si rallegra del fatto che sia il Mediatore che la Commissione abbiano in ogni occasione confermato dinanzi al Parlamento e ai suoi organi la loro perfetta cooperazione nel quadro delle indagini condotte dal Mediatore di propria iniziativa o in seguito a denunce ricevute da cittadini europei;

4) ritiene necessario modificare l'articolo 3 dello statuto del Mediatore, come proposto dal Mediatore nella sua lettera del 13 dicembre 1999 alla Presidente del Parlamento europe

 

Attività svolta | Relazioni | Pareri | Interrogazioni | Deleg. Interparlamentari | Commissione Genetica
|
Interventi in Plenaria |
Altre Attività

Home
Biografia
Agenda
Interventi
Newsroom
Attività in Europa
Attività in Italia
Documenti
Pubblicazioni
Link utili
Contatti