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  INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0188/03

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(31 gennaio 2003)

Oggetto: Costruzione di villaggi turistici sulla costa
a sud di Siracusa (Italia).

Le aree di Asparano e di Ognina in provincia di Siracusa (Italia) sono interessate da due progetti di villaggi turistici, della capacità di 1550 e 1200 posti.

Premesso che la sentenza C435/97-1999 della Corte di Giustizia ha stabilito che "uno Stato membro non ha il potere di dispensare o sottrarre un progetto alla procedura VIA qualora il suo impatto ambientale sia notevole, segnatamente per la natura, dimensione e ubicazione"

si chiede di sapere, nel rispetto delle direttive: 85/337/CEE e 97/11/CE concernenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati con rischio per i siti dichiarati di interesse comunitario, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici:

- se i progetti beneficiano di cofinanziamento erogato nell'ambito dei Fondi strutturali;

- se la procedura VIA sarà applicata all'intero progetto e se si terrà conto dei danni arrecati dalle opere completate.

- Qualora la Commissione ravvisasse il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario, è in grado di garantire che verranno prese le misure necessarie al ripristino dei siti?

RISPOSTA
Risposta dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione
(11 marzo 2003)

La Commissione ha il compito di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario in base ai poteri conferiti dal trattato CE. Nella sua veste di custode del trattato, la Commissione non esita ad adottare tutti i provvedimenti del caso, compresi i procedimenti di infrazione previsti dall'articolo 226 del trattato CE, per assicurare l'osservanza del diritto comunitario.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione dell'impatto. I progetti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva figurano negli allegati. Per i progetti dell'allegato I la valutazione d'impatto ambientale (VIA) è obbligatoria; per i progetti dell'allegato II gli Stati membri sono tenuti a determinare, mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri, se il progetto debba essere sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale.

Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, le opere citate nell'interrogazione potrebbero rientrare nell'ambito dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata, e più precisamente nelle categorie di progetti del punto 12, lettera c). Alla luce di quanto detto in precedenza, le autorità italiane dovrebbero determinare, mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri fissati dalla normativa italiana, se il progetto debba essere sottoposto a una valutazione d'impatto ambientale.

La normativa sulla VIA della Regione Sicilia (Decreto Presidenziale 14 novembre 2000) stabilisce che i complessi alberghieri con oltre 300 posti letto devono essere sottoposti ad un esame per determinare se devono essere soggetti alla procedura per la VIA. Ai sensi di questa disposizione, che è in linea con il contenuto della direttiva citata, sembra di poter dedurre che i progetti menzionati dall'onorevole parlamentare saranno esaminati per determinare la necessità di procedere a una valutazione d'impatto ambientale. Se la normativa nazionale è conforme al diritto comunitario e non vi sono prove per ritenere che ci sia una violazione, la Commissione ritiene che non vi siano motivi per intervenire.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono applicabili solo se i progetti possono avere un impatto sul sito proposto o designato ai sensi delle due direttive, ma dalle informazioni presentate dall'onorevole parlamentare non sembra che questo sia il caso. Alla luce di queste considerazioni e vista l'assenza di motivi specifici per procedere a una denuncia riguardo all'applicazione del diritto comunitario nel caso di specie, per il momento non è possibile ravvisare alcuna violazione.

La costruzione di villaggi turistici non rientra tra le spese ammissibili al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali.

 

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