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INTERROGAZIONI
INTERROGAZIONE
SCRITTA E-0188/03
di
Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(31 gennaio 2003)
Oggetto: Costruzione
di villaggi turistici sulla costa
a sud di Siracusa (Italia).
Le aree
di Asparano e di Ognina in provincia di
Siracusa (Italia) sono interessate da due
progetti di villaggi turistici, della capacità
di 1550 e 1200 posti.
Premesso
che la sentenza C435/97-1999 della Corte
di Giustizia ha stabilito che "uno
Stato membro non ha il potere di dispensare
o sottrarre un progetto alla procedura VIA
qualora il suo impatto ambientale sia notevole,
segnatamente per la natura, dimensione e
ubicazione"
si chiede
di sapere, nel rispetto delle direttive:
85/337/CEE e 97/11/CE concernenti la valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) di determinati
progetti pubblici e privati con rischio
per i siti dichiarati di interesse comunitario,
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, della flora
e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE concernente
la conservazione degli uccelli selvatici:
- se i progetti beneficiano di cofinanziamento
erogato nell'ambito dei Fondi strutturali;
- se la procedura VIA sarà applicata
all'intero progetto e se si terrà
conto dei danni arrecati dalle opere completate.
- Qualora la Commissione ravvisasse il mancato
rispetto degli obblighi stabiliti dal diritto
comunitario, è in grado di garantire
che verranno prese le misure necessarie
al ripristino dei siti?
RISPOSTA
Risposta dalla sig.ra
Wallström a nome della Commissione
(11
marzo 2003)
La Commissione ha il
compito di garantire la corretta applicazione
del diritto comunitario in base ai poteri
conferiti dal trattato CE. Nella sua veste
di custode del trattato, la Commissione
non esita ad adottare tutti i provvedimenti
del caso, compresi i procedimenti di infrazione
previsti dall'articolo 226 del trattato
CE, per assicurare l'osservanza del diritto
comunitario.
Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati,
modificata dalla direttiva 97/11/CE del
3 marzo 1997, gli Stati membri sono tenuti
ad adottare le disposizioni necessarie affinché,
prima del rilascio dell'autorizzazione,
per i progetti per i quali si prevede un
notevole impatto ambientale, in particolare
per la loro natura, le loro dimensioni o
la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione
e una valutazione dell'impatto. I progetti
che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva figurano negli allegati.
Per i progetti dell'allegato I la valutazione
d'impatto ambientale (VIA) è obbligatoria;
per i progetti dell'allegato II gli Stati
membri sono tenuti a determinare, mediante
un esame del progetto caso per caso o mediante
soglie o criteri, se il progetto debba essere
sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale.
Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole
parlamentare, le opere citate nell'interrogazione
potrebbero rientrare nell'ambito dell'allegato
II della direttiva 85/337/CEE, modificata,
e più precisamente nelle categorie
di progetti del punto 12, lettera c). Alla
luce di quanto detto in precedenza, le autorità
italiane dovrebbero determinare, mediante
un esame del progetto caso per caso o mediante
soglie o criteri fissati dalla normativa
italiana, se il progetto debba essere sottoposto
a una valutazione d'impatto ambientale.
La normativa sulla VIA della Regione Sicilia
(Decreto Presidenziale 14 novembre 2000)
stabilisce che i complessi alberghieri con
oltre 300 posti letto devono essere sottoposti
ad un esame per determinare se devono essere
soggetti alla procedura per la VIA. Ai sensi
di questa disposizione, che è in
linea con il contenuto della direttiva citata,
sembra di poter dedurre che i progetti menzionati
dall'onorevole parlamentare saranno esaminati
per determinare la necessità di procedere
a una valutazione d'impatto ambientale.
Se la normativa nazionale è conforme
al diritto comunitario e non vi sono prove
per ritenere che ci sia una violazione,
la Commissione ritiene che non vi siano
motivi per intervenire.
La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche e la
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del
2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici sono applicabili
solo se i progetti possono avere un impatto
sul sito proposto o designato ai sensi delle
due direttive, ma dalle informazioni presentate
dall'onorevole parlamentare non sembra che
questo sia il caso. Alla luce di queste
considerazioni e vista l'assenza di motivi
specifici per procedere a una denuncia riguardo
all'applicazione del diritto comunitario
nel caso di specie, per il momento non è
possibile ravvisare alcuna violazione.
La costruzione di villaggi turistici non
rientra tra le spese ammissibili al finanziamento
nell'ambito dei fondi strutturali.
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