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INTERROGAZIONE SCRITTA P-0107/03

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(20 gennaio 2003)

Oggetto: Le produzioni cinesi e la concorrenza.

Il mercato europeo è saturo di prodotti di origine cinese commercializzati a bassissimo costo. Il loro prezzo, assolutamente imbattibile dalle aziende europee, non sempre è sinonimo di qualità. Quasi tutti i settori sono coinvolti: elettronica, casalinghi, giocattoli, meccanica, prodotti agricoli, tessile.

La nostra imprenditoria per essere in regola con le direttive comunitarie è soggetta a notevoli spese e controlli tanto per la messa a norma degli impianti che per i materiali utilizzati, per la registrazione dei brevetti, l'etichettatura, lo smaltimento dei rifiuti, ecc.

Visto che l'industria italiana è caratterizzata, come è noto, da PMI che sentono molto il peso di questa competizione, si potrebbero prospettare gravi rischi, se il disagio dovesse permanere, tanto per l'economia che per la rilevanza sociale.
La Commissione quali provvedimenti ha previsto a tutela delle produzioni europee?

Considera possibile la presenza nello stesso mercato di prodotti soggetti a regole diverse?
Ritiene che il mercato cinese offra alle produzioni europee la condizione di reciprocità?

RISPOSTA
Risposta dal sig. Liikanen a nome della Commissione
(14 febbraio 2003)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sui punti seguenti:

- I prodotti commercializzati sul territorio europeo sono soggetti, indipendentemente dall'origine cinese o europea, alle stesse regole tecniche e devono pertanto corrispondere alle medesime norme europee eventualmente in vigore.

- Sui mercati comunitari i produttori - indipendentemente dalle loro origini - devono pertanto conformarsi alle stesse prescrizioni. Le direttive comunitarie intese a definire norme per la sicurezza dei prodotti stabiliscono i relativi obblighi dei produttori, dei loro rappresentanti e di qualsiasi altra persona responsabile dell'immissione dei prodotti sul mercato comunitario.

- In caso di concorrenza sleale l'industria comunitaria può essere difesa contro talune importazioni nella Comunità mediante gli strumenti comunitari di difesa commerciale. Ai sensi delle procedure di cui ai regolamenti antidumping e antisovvenzioni, possono essere imposti dazi compensativi sulle importazioni sostenute da dumping o da sovvenzioni, qualora esse abbiano causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. La Commissione presenta al parlamento europeo relazioni annuali contenenti statistiche dettagliate sulle azioni intraprese ai sensi dei due regolamenti, con informazioni particolareggiate relative ai singoli paesi.

- In aggiunta ai due strumenti contro la concorrenza sleale, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento che consentirebbe di imporre alle importazioni cinesi misure di salvaguardia, qualora il loro rapido aumento dovesse perturbare il mercato per l'industria comunitaria. Se fosse adottato dal Consiglio, questo nuovo strumento di difesa commerciale renderebbe esecutive alcune disposizioni esplicitamente previste nel protocollo di adesione della Cina all'OMC. La proposta della Commissione viene attualmente discussa con gli Stati membri e dovrebbe essere adottata nel febbraio 2003.

- L'adesione della Cina all'OMC ha notevolmente ridotto gli ostacoli all'accesso al mercato cinese. I vantaggi dell'adesione cinese sono a disposizione delle imprese dell'UE. Dall'adesione si sono fatti molti passi avanti nella trasformazione dell'ordinamento giuridico cinese al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento tra imprese straniere e nazionali.

- Ma l'aspetto cruciale è l'effettivo rispetto degli obblighi assunti da parte della Cina, che è oggetto di attento controllo da parte dei membri dell'OMC - UE inclusa - mediante il meccanismo transitorio di verifica (Transitional Review Mechanism: TRM) istituito al momento dell'adesione, sotto forma di valutazione annuale del rispetto degli obblighi assunti verso l'OMC da parte della Cina.

- La Commissione europea inoltre si è anche impegnata in un'azione complessiva volta a favorire lo sviluppo di un contesto legislativo e regolamentare favorevole all'attività delle imprese (anche europee) in Cina. Si tratta, per quanto possibile, di promuovere in Cina l'impostazione normativa europea tanto a livello di politica di impresa che sotto il profilo della standardizzazione per i settori industriali. Uno degli obiettivi di questa azione a monte è di incrementare la conformità dei prodotti cinesi alla normativa europea.

- In tale contesto nell'ottobre 2002 la Commissione e la Cina hanno istituito un meccanismo di consultazione sui prodotti industriali oggetto di normative tecniche. L'accordo prevede scambi regolari su tutti i problemi connessi a tali normative concernenti l'insieme dei prodotti industriali, nonché meccanismi di cooperazione finalizzati ad impedire i conflitti commerciali o le errate interpretazioni della legge. La Commissione e le autorità cinesi intendono istituire un sistema completo di consultazione e di informazione sulle normative adottate dalle due parti. Tale meccanismo si propone di migliorare la comprensione degli obiettivi di garanzia e di sicurezza della legislazione adottata dall'Unione europea e dal governo cinese.

- Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

- Per il 2001 la Commissione ha presentato la seguente relazione: ventesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping e antisovvenzioni della Comunità - dati sul monitoraggio delle cause antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia concernenti paesi terzi (2001), COM(2002) 484 def./2, 27.09.2002.

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, COM(2002) 342 def, del 25 giugno 2002, GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 555, e proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, COM(2003) 24 def. del 22 gennaio 2003, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

 

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