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  INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3092/02

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(22 ottobre 2002)

Oggetto: Nuove regole per la commercializzazione dell'olio di oliva.

Mentre la commissione agricoltura del Parlamento europeo ha in esame le modifiche alla direttiva sulla tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, dal 1o novembre 2002 entrerà in vigore il nuovo regolamento UE sull'olio di oliva.

Questo regolamento rischia di avere, almeno in Italia, qualche risvolto negativo.

Si autorizza la vendita, pur con un periodo di transizione di un anno, senza l'indicazione dell'origine del prodotto.
Si introduce la dicitura "Made in Italy" ma un quarto dell'olio imbottigliato e commercializzato in Italia proviene da Spagna, Grecia, Marocco, Turchia, Tunisia, Algeria, ecc. In Europa la produzione di olio è regolamentata. Quali controlli si fanno su pesticidi utilizzati nei paesi nordafricani e sul rispetto delle norme igieniche?

Si vieta la vendita del prodotto sfuso. E si introduce l'obbligo di commercializzarlo in contenitori di massimo 5 litri. Quindi si impedisce di fatto la vendita diretta dal produttore al consumatore aggiungendo ai costi di produzione anche quelli di imbottigliamento e di distribuzione.

Si crea un disagio per i grandi consumatori. Ristoratori e famiglie che per tradizione (soprattutto in alcune regioni del centro-sud d'Italia) una volta all'anno si rivolgono al produttore per l'approvvigionamento annuo
Si costringe il piccolo produttore (non organizzato) a vendere la totalità del suo raccolto a consorzi o cooperative che provvedono alla distribuzione del prodotto nel mercato nazionale ed internazionale.

Siamo sicuri che stando così le cose il consumatore sarà tutelato?

RISPOSTA
Risposta data dal sig. Fischlera nome della Commissione
(18 novembre 2002)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva(1) fa seguito alla risoluzione del Parlamento ed accoglie le raccomandazioni espresse dal Consiglio in sede di esame della relazione della Commissione sulla strategia della qualità per l'olio d'oliva.

Una modifica di tale regolamento è stata approvata dal Comitato di gestione per i grassi del 16 ottobre 2002, per adeguare meglio le date di applicazione delle disposizioni normative alle esigenze degli operatori (produttori e imprese di condizionamento). A tale riguardo la modifica del paragrafo 2 dell'articolo 12 dispone che il regolamento sia applicabile a decorrere dal 1o novembre 2002, fatta eccezione per gli articoli 2, 3, 5 e 6, che sono applicabili a decorrere dal 1o novembre 2003. In tale modo l'obbligo di condizionare gli oli in recipienti di capacità inferiore a cinque litri, etichettati conformemente al regolamento, è stato rimandato al 1o novembre 2003. Gli oli che sono stati immessi in libera pratica prima del 1o novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Per quanto riguarda l'indicazione dell'origine nell'etichetta, l'articolo 4 del regolamento si applica a decorrere dal 1o novembre 2002. Esso assicura la continuità del sistema che era stato istituito con il regolamento (CE) n. 2815/98

Per quanto riguarda gli oli commercializzati in Italia, è opportuno ricordare i dati relativi all'ultima campagna di produzione 2001/2002. Considerato infatti che la produzione di olio d'oliva è stata di 562 000 tonnellate, il consumo interno di 735 000 tonnellate e le esportazioni di 280 000 tonnellate, gli operatori italiani hanno dovuto importare complessivamente 440 000 tonnellate per soddisfare il fabbisogno interno e approvvigionare il mercato esterno. L'olio importato proviene principalmente dagli Stati membri (circa 400 000 tonnellate per la maggior parte dalla Spagna). Le 40 000 tonnellate di oli importati da paesi terzi provengono dalla Tunisia e devono rispondere ai requisiti di qualità stabiliti dai regolamenti della Comunità.

Per essere conforme al regolamento (CE) 2815/98 e, a decorrere dal 1o novembre 2002, con l'articolo 4 del regolamento (CE) 1019/2002, la menzione "Made in Italy" può figurare nell'etichetta unicamente se l'olio contiene tra il 25 % e il 100 % di olio ottenuto da olive che sono state raccolte in Italia. Se la percentuale di olio d'oliva ottenuto da olive italiane non è del 100 %, questo deve essere esplicitamente indicato.

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1019/2002 non vieta la vendita diretta; tuttavia, per garantire la qualità e le condizioni sanitarie degli oli destinati al consumo nonché per evitare abusi con miscele fraudolente, tutte le vendite devono essere effettuate in imballaggi della capacità massima di cinque litri; tali imballaggi devono essere provvisti di un sistema di chiusura adeguato e recare un'etichettatura conforme al regolamento.

I ristoratori possono utilizzare imballaggi di capacità superiore a cinque litri, ermeticamente sigillati, se lo Stato membro lo consente.

Il produttore non deve rispettare alcun obbligo di vendita ad un determinato operatore.

La Commissione è convinta della necessità di tutelare la qualità dell'olio d'oliva fornito dal produttore, fino alla fase finale del consumatore.

 

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