| INTERROGAZIONI
INTERROGAZIONE
SCRITTA P-3092/02
di
Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(22 ottobre 2002)
Oggetto: Nuove regole
per la commercializzazione dell'olio di
oliva.
Mentre la commissione
agricoltura del Parlamento europeo ha in
esame le modifiche alla direttiva sulla
tutela delle denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari, dal 1o novembre
2002 entrerà in vigore il nuovo regolamento
UE sull'olio di oliva.
Questo regolamento rischia di avere, almeno
in Italia, qualche risvolto negativo.
Si autorizza la vendita, pur con un periodo
di transizione di un anno, senza l'indicazione
dell'origine del prodotto.
Si introduce la dicitura "Made in Italy"
ma un quarto dell'olio imbottigliato e commercializzato
in Italia proviene da Spagna, Grecia, Marocco,
Turchia, Tunisia, Algeria, ecc. In Europa
la produzione di olio è regolamentata.
Quali controlli si fanno su pesticidi utilizzati
nei paesi nordafricani e sul rispetto delle
norme igieniche?
Si vieta la vendita del prodotto sfuso.
E si introduce l'obbligo di commercializzarlo
in contenitori di massimo 5 litri. Quindi
si impedisce di fatto la vendita diretta
dal produttore al consumatore aggiungendo
ai costi di produzione anche quelli di imbottigliamento
e di distribuzione.
Si crea un disagio per i grandi consumatori.
Ristoratori e famiglie che per tradizione
(soprattutto in alcune regioni del centro-sud
d'Italia) una volta all'anno si rivolgono
al produttore per l'approvvigionamento annuo
Si costringe il piccolo produttore (non
organizzato) a vendere la totalità
del suo raccolto a consorzi o cooperative
che provvedono alla distribuzione del prodotto
nel mercato nazionale ed internazionale.
Siamo sicuri che stando così le cose
il consumatore sarà tutelato?
RISPOSTA
Risposta data dal
sig. Fischlera nome della Commissione
(18
novembre 2002)
Il regolamento
(CE) n. 1019/2002 della Commissione, del
13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione
dell'olio d'oliva(1) fa seguito alla risoluzione
del Parlamento ed accoglie le raccomandazioni
espresse dal Consiglio in sede di esame
della relazione della Commissione sulla
strategia della qualità per l'olio
d'oliva.
Una modifica
di tale regolamento è stata approvata
dal Comitato di gestione per i grassi del
16 ottobre 2002, per adeguare meglio le
date di applicazione delle disposizioni
normative alle esigenze degli operatori
(produttori e imprese di condizionamento).
A tale riguardo la modifica del paragrafo
2 dell'articolo 12 dispone che il regolamento
sia applicabile a decorrere dal 1o novembre
2002, fatta eccezione per gli articoli 2,
3, 5 e 6, che sono applicabili a decorrere
dal 1o novembre 2003. In tale modo l'obbligo
di condizionare gli oli in recipienti di
capacità inferiore a cinque litri,
etichettati conformemente al regolamento,
è stato rimandato al 1o novembre
2003. Gli oli che sono stati immessi in
libera pratica prima del 1o novembre 2003
possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte.
Per quanto
riguarda l'indicazione dell'origine nell'etichetta,
l'articolo 4 del regolamento si applica
a decorrere dal 1o novembre 2002. Esso assicura
la continuità del sistema che era
stato istituito con il regolamento (CE)
n. 2815/98
Per quanto
riguarda gli oli commercializzati in Italia,
è opportuno ricordare i dati relativi
all'ultima campagna di produzione 2001/2002.
Considerato infatti che la produzione di
olio d'oliva è stata di 562 000 tonnellate,
il consumo interno di 735 000 tonnellate
e le esportazioni di 280 000 tonnellate,
gli operatori italiani hanno dovuto importare
complessivamente 440 000 tonnellate per
soddisfare il fabbisogno interno e approvvigionare
il mercato esterno. L'olio importato proviene
principalmente dagli Stati membri (circa
400 000 tonnellate per la maggior parte
dalla Spagna). Le 40 000 tonnellate di oli
importati da paesi terzi provengono dalla
Tunisia e devono rispondere ai requisiti
di qualità stabiliti dai regolamenti
della Comunità.
Per essere
conforme al regolamento (CE) 2815/98 e,
a decorrere dal 1o novembre 2002, con l'articolo
4 del regolamento (CE) 1019/2002, la menzione
"Made in Italy" può figurare
nell'etichetta unicamente se l'olio contiene
tra il 25 % e il 100 % di olio ottenuto
da olive che sono state raccolte in Italia.
Se la percentuale di olio d'oliva ottenuto
da olive italiane non è del 100 %,
questo deve essere esplicitamente indicato.
L'articolo
2 del regolamento (CE) n. 1019/2002 non
vieta la vendita diretta; tuttavia, per
garantire la qualità e le condizioni
sanitarie degli oli destinati al consumo
nonché per evitare abusi con miscele
fraudolente, tutte le vendite devono essere
effettuate in imballaggi della capacità
massima di cinque litri; tali imballaggi
devono essere provvisti di un sistema di
chiusura adeguato e recare un'etichettatura
conforme al regolamento.
I ristoratori
possono utilizzare imballaggi di capacità
superiore a cinque litri, ermeticamente
sigillati, se lo Stato membro lo consente.
Il produttore
non deve rispettare alcun obbligo di vendita
ad un determinato operatore.
La Commissione
è convinta della necessità
di tutelare la qualità dell'olio
d'oliva fornito dal produttore, fino alla
fase finale del consumatore.
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