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  INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE SCRITTA

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
( 2001)

Oggetto: L'Euro e i consumatori.

Il 2002 prevede l'utilizzo dell'Euro. La nuova moneta, in virtù del suo tasso fisso di cambio determinerà il ritocco di moltissimi prezzi di beni e soprattutto servizi. Per evitare l'impatto con i centesimi, in disuso in alcuni paesi, si provvederà all'arrotondamento dei prezzi. Questa misura arrecherà danno ai consumatori e determinerà un rialzo dei tassi di inflazione. La Commissione europea non può non prendere in considerazione questo fenomeno.

Nel bilancio UE la Linea B5 10 prevede attività di promozione e tutela degli interessi dei consumatori.

Visto che uno degli obiettivi di questo stanziamento è di garantire un livello elevato e armonizzato di tutela dei consumatori si chiede quali contromisure saranno adottate per evitare questo fenomeno e che tipo di controlli saranno effettuati per scoraggiare queste pratiche?

RISPOSTA
Risposta del Sig. Byrne a nome della Commissione
(16 novembre 2001)

Due regolamenti europei (1) stabiliscono le regole di conversione, di arrotondamento(2) e un principio di continuità dei contratti. Trattandosi del prezzo di beni e servizi, taluni commercianti sono indotti ad adeguare i loro prezzi verso l'alto o verso il basso per ristabilire prezzi psicologici in euro, o semplicemente per adeguare i loro prezzi alle condizioni di mercato, alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, ecc. Il principio di base del mercato interno è la libertà dei prezzi e la libera concorrenza. La nozione di prezzo psicologico in euro varia peraltro da un settore ad un altro e da uno Stato membro ad un altro.

Per consentire a ciascun consumatore di far agire la concorrenza e di favorire le migliori offerte in termini di qualità-prezzo, la Commissione ha favorito la formazione e l'informazione per permettere a ciascuno di comprendere i nuovi riferimenti di prezzi e scale di valori e ha patrocinato trattative tra consumatori e professionisti della distribuzione. La trattativa ha comportato un accordo volontario (" Euro logo ") relativo alla buone pratiche e un impegno di stabilità dei prezzi in occasione del passaggio all'euro. Questo accordo è stato recepito a livello nazionale nella maggior parte degli Stati membri e della zona euro.

Con la loro firma, i rappresentanti europei dei professionisti si impegnano soprattutto a praticare sempre di più intensivamente la doppia presentazione nella fase di passaggio e a promuovere la stabilità globale dei prezzi per numerosi mesi alla fine del 2001- inizio 2002 onde preservare la fiducia e consentire ai consumatori di ritrovare più facilmente i loro punti di riferimento. Numerose società faro della zona euro hanno già aderito a questi impegni e la maggioranza dei commerci degli Stati membri partecipanti, realizzano oggi una doppia affissione dei prezzi. Questa tendenza si generalizza con l'avvicinarsi delle scadenze.

La doppia indicazione dei prezzi consente al consumatore ed, eventualmente, agli organismi specializzati dei controlli nazionali o regionali di verificare che non ci sia un aumento nascosto in occasione del passaggio all'euro. Per questo motivo la Commissione aveva anche raccomandato la creazione di " Osservatori locali di passaggio all'euro " (raccomandazione 98/288/CE del 23 aprile 19983, art. 2 in particolare), cio' che è stato realizzato nella maggior parte degli Stati membri della zona euro. In materia di formazione, il programma Prince, cofinanziato dal Parlamento apporta un finanziamento comunitario alle campagne di comunicazione.

La Commissione ha peraltro riservato un bilancio supplementare di 2.896.000 € quest'anno sulla linea di bilancio B5-10, per finanziare operazioni di informazione e di formazione dei consumatori (tra cui il programma " Euro facile "). Gli Stati membri e la Commissione si scambiano peraltro informazioni sull'apprendimento delle nuove scale di valori e in particolare sull'esistenza dei centesimi.

(1) Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 che stabilisce disposizioni relative all'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997) e regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 riguardante l'introduzione dell'euro (GU L 139 del 11.5.1998).

(2) Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 - art. 5: gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione fornisce un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso. 3 GU L 130 del 1.5.1998.

 

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