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INTERROGAZIONE
SCRITTA
di
Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
( 2001)
Oggetto: L'Euro
e i consumatori.
Il 2002
prevede l'utilizzo dell'Euro. La nuova moneta,
in virtù del suo tasso fisso di cambio
determinerà il ritocco di moltissimi
prezzi di beni e soprattutto servizi. Per
evitare l'impatto con i centesimi, in disuso
in alcuni paesi, si provvederà all'arrotondamento
dei prezzi. Questa misura arrecherà
danno ai consumatori e determinerà
un rialzo dei tassi di inflazione. La Commissione
europea non può non prendere in considerazione
questo fenomeno.
Nel bilancio
UE la Linea B5 10 prevede attività
di promozione e tutela degli interessi dei
consumatori.
Visto
che uno degli obiettivi di questo stanziamento
è di garantire un livello elevato
e armonizzato di tutela dei consumatori
si chiede quali contromisure saranno adottate
per evitare questo fenomeno e che tipo di
controlli saranno effettuati per scoraggiare
queste pratiche?
RISPOSTA
Risposta del Sig.
Byrne a nome della Commissione
(16
novembre 2001)
Due regolamenti europei
(1) stabiliscono le regole di conversione,
di arrotondamento(2) e un principio di continuità
dei contratti. Trattandosi del prezzo di
beni e servizi, taluni commercianti sono
indotti ad adeguare i loro prezzi verso
l'alto o verso il basso per ristabilire
prezzi psicologici in euro, o semplicemente
per adeguare i loro prezzi alle condizioni
di mercato, alle fluttuazioni dei prezzi
delle materie prime, ecc. Il principio di
base del mercato interno è la libertà
dei prezzi e la libera concorrenza. La nozione
di prezzo psicologico in euro varia peraltro
da un settore ad un altro e da uno Stato
membro ad un altro.
Per consentire
a ciascun consumatore di far agire la concorrenza
e di favorire le migliori offerte in termini
di qualità-prezzo, la Commissione
ha favorito la formazione e l'informazione
per permettere a ciascuno di comprendere
i nuovi riferimenti di prezzi e scale di
valori e ha patrocinato trattative tra consumatori
e professionisti della distribuzione. La
trattativa ha comportato un accordo volontario
(" Euro logo ") relativo alla
buone pratiche e un impegno di stabilità
dei prezzi in occasione del passaggio all'euro.
Questo accordo è stato recepito a
livello nazionale nella maggior parte degli
Stati membri e della zona euro.
Con la
loro firma, i rappresentanti europei dei
professionisti si impegnano soprattutto
a praticare sempre di più intensivamente
la doppia presentazione nella fase di passaggio
e a promuovere la stabilità globale
dei prezzi per numerosi mesi alla fine del
2001- inizio 2002 onde preservare la fiducia
e consentire ai consumatori di ritrovare
più facilmente i loro punti di riferimento.
Numerose società faro della zona
euro hanno già aderito a questi impegni
e la maggioranza dei commerci degli Stati
membri partecipanti, realizzano oggi una
doppia affissione dei prezzi. Questa tendenza
si generalizza con l'avvicinarsi delle scadenze.
La doppia
indicazione dei prezzi consente al consumatore
ed, eventualmente, agli organismi specializzati
dei controlli nazionali o regionali di verificare
che non ci sia un aumento nascosto in occasione
del passaggio all'euro. Per questo motivo
la Commissione aveva anche raccomandato
la creazione di " Osservatori locali
di passaggio all'euro " (raccomandazione
98/288/CE del 23 aprile 19983, art. 2 in
particolare), cio' che è stato realizzato
nella maggior parte degli Stati membri della
zona euro. In materia di formazione, il
programma Prince, cofinanziato dal Parlamento
apporta un finanziamento comunitario alle
campagne di comunicazione.
La Commissione
ha peraltro riservato un bilancio supplementare
di 2.896.000 € quest'anno sulla linea
di bilancio B5-10, per finanziare operazioni
di informazione e di formazione dei consumatori
(tra cui il programma " Euro facile
"). Gli Stati membri e la Commissione
si scambiano peraltro informazioni sull'apprendimento
delle nuove scale di valori e in particolare
sull'esistenza dei centesimi.
(1) Regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997 che stabilisce disposizioni relative
all'introduzione dell'euro (GU L 162 del
19.6.1997) e regolamento (CE) n. 974/98
del Consiglio del 3 maggio 1998 riguardante
l'introduzione dell'euro (GU L 139 del 11.5.1998).
(2) Regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997 - art. 5: gli importi monetari da pagare
o contabilizzare, in caso di arrotondamento
dopo una conversione in unità euro
effettuata conformemente all'art. 4, sono
arrotondati per eccesso o per difetto al
cent più vicino. Gli importi monetari
da pagare o contabilizzare, che sono convertiti
in unità monetarie nazionali sono
arrotondati per eccesso o per difetto all'unità
divisionale più vicina o in assenza
di unità divisionale, all'unità
più vicina, ovvero conformemente
alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo
o ad una frazione dell'unità divisionale
o dell'unità della moneta nazionale.
Se l'applicazione del tasso di conversione
fornisce un risultato che si pone a metà,
la somma viene arrotondata per eccesso.
3 GU L 130 del 1.5.1998.
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