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INTERROGAZIONE
SCRITTA
di
Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(1° giugno
2001 2001)
Oggetto: Mercato
elettronico e tutela delle denominazioni
di origine.
La globalizzazione
e il commercio elettronico minano la proprietà
intellettuale e le denominazioni tipiche
tanto che la loro difesa rappresenta, oggi,
un'esigenza non piú rinviabile. I
prodotti tipici italiani sono minacciati.
Sulla rete, infatti, le imitazioni di prodotti
"regionali" viaggiano incontrollate
e senza limitazione.
C'è
necessità di regole per reprimere
tutte le pratiche commerciali scorrette
che falsano la concorrenza internazionale,
ingannano i consumatori e danneggiano i
produttori. La decisione della Corte di
Giustizia, attesa per il 6 giugno, potrebbe
rivelarsi determinante per il futuro di
prodotti quali: parmigiano, prosciutto,
gorgonzola, vini e olio d'oliva.
Gli attacchi
alle produzioni tipiche arrivano in un momento
in cui si sta discutendo di revisione della
politica agricola comunitaria e avvantaggiano
quei prodotti di origine sospetta e di qualità
discutibile.
Cosa
farà la Commissione europea per garantire
l'applicazione di norme in grado di consentire
il commercio leale delle produzioni agroalimentari
di qualità specifica e per tutelare
le PMI e le imprese artigiane che lavorano
in questi settori?
Il regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio (quadro giuridico
che protegge i consumatori dagli abusi e
i produttori dalle appropriazioni indebite
e che tutela le denominazioni di origine
e le indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari a livello comunitario)
che viene citato dalla Commissione a risposta
di una mia precedente interrogazione come
mai non trova applicazione? E', forse, insufficiente?
RISPOSTA
Risposta dal sig.
Fischler a nome della Commissione
(30
giuglio 2001)
Il regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, stabilisce le norme relative alla
protezione delle denominazioni d'origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli ed alimentari.
Come
già indicato nella risposta all'interrogazione
scritta E-794/01 degli onorevoli Vinci e
Bertinotti, la registrazione della denominazione
a norma del suddetto regolamento conferisce
ai produttori il diritto esclusivo di utilizzarla
per i loro prodotti. È questo un
diritto di proprietà industriale.
La caratteristica
essenziale del diritto esclusivo consiste
nel fatto che a persone diverse dai produttori
interessati non è consentito utilizzare
la denominazione. L'articolo 13 del regolamento
stabilisce l'esatto significato del termine
"uso" e definisce i poteri di
cui dispongono i detentori del diritto.
Questi poteri sono estensivi.
Il divieto
riguarda tutte le prassi che facciano riferimento
in modo qualsiasi ad un'indicazione geografica
protetta in modo da trarre un vantaggio
ingiustificato dalla sua reputazione. Il
regolamento rafforza pertanto durevolmente
la posizione dei produttori aventi diritto
ad utilizzare la denominazione registrata
per i loro prodotti. Il regolamento vieta
specificamente le seguenti pratiche:
- qualsiasi
impiego commerciale diretto o indiretto
di una denominazione registrata per prodotti
che non sono oggetto di registrazione, nella
misura in cui questi ultimi siano comparabili
ai prodotti registrati con questa denominazione
o nella misura in cui l'uso di tale denominazione
consenta di sfruttare indebitamente la reputazione
della denominazione protetta;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione,
anche se l'origine vera del prodotto è
indicata o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata
da espressioni quali "genere",
"tipo", "metodo", "alla
maniera", "imitazione" o
simili;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole
relativa alla provenienza, all'origine,
alla natura o alle qualità essenziali
dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio,
nella pubblicità o sui documenti
relativi ai prodotti considerati nonché
l'impiego, per la confezione, di recipienti
che possono indurre in errore sull'origine;
- qualsiasi altra prassi che possa indurre
in errore il pubblico sulla vera origine
dei prodotti.
Tuttavia,
per consentire ai fabbricanti di conformarsi
a queste norme, il regolamento prevede delle
disposizioni transitorie in casi ben precisi:
gli Stati membri possono lasciare in vigore
i sistemi nazionali che consentono l'impiego
delle denominazioni registrate secondo la
procedura semplificata per un periodo massimo
di cinque anni a decorrere dalla data di
pubblicazione della registrazione. A determinate
condizioni, può essere anche concesso
un periodo transitorio per denominazioni
registrate secondo la procedura ordinaria.
Questo è il motivo per cui l'uso
di talune designazioni è stato, in
certi casi, ammesso in via temporanea per
prodotti non conformi al disciplinare del
prodotto registrato.
Il citato
regolamento costituisce sicuramente un quadro
giuridico solido e ben articolato a garanzia
dei produttori contro abusi e appropriazioni
indebite.
Ovviamente,
non esiste alcuna garanzia efficace senza
un sistema di ispezione. Il regolamento
prevede che gli Stati membri siano responsabili
dei controlli, nel cui ambito essi dispongono
di un certo margine di manovra nell'organizzare
i loro propri sistemi. Tuttavia, l'articolo
10 concerne soltanto il controllo delle
denominazioni registrate e non tratta delle
utilizzazioni illegali di dette denominazioni.
Spetta agli Stati membri far osservare i
diritti di proprietà concessi in
virtù del regolamento; i tribunali
nazionali sono competenti in merito ad ogni
eventuale infrazione di detti diritti.
La protezione
in virtù del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio ha valore unicamente
a livello comunitario, salvo nel caso di
accordi bilaterali o multilaterali.
Inoltre, la Commissione
ha partecipato attivamente a promuovere
discussioni sulle opportune modalità
atte a migliorare l'attuale livello di protezione
di cui godono le indicazioni geografiche
per i prodotti agricoli ed alimentari nel
quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti
di proprietà industriale attinenti
al commercio (TRIPs).
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