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  INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE SCRITTA

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(27 febbraio 2001)

Oggetto: Tutela alimentare e prodotti tipici.

La diffusione della "BSE" e dell'"afta epizootica" nell'Unione europea impongono una seria riflessione circa la produzione e commercializzazione su larga scala di prodotti destinati all'alimentazione umana.

La standardizzazione dei mercati ha influito negativamente sulla qualità dei prodotti e sulla loro sicurezza mentre le produzioni locali e i prodotti tipici potrebbero rivelarsi una importante alternativa per i con-sumatori che hanno bisogno di riacquistare fiducia nel mercato alimentare.
Questi prodotti offrono da sempre garanzie di alta qualità, realizzati con estrema cura e con procedimenti tramandati da generazioni, non si prestano a sofisticazioni di nessun tipo, utillizzano, non di rado, anche allevamenti o produzioni biologiche.

I prodotti "di nicchia", almeno in Italia, rischiano di scomparire a causa delle recenti direttive europee. Ció penalizza molti piccoli imprenditori e danneggia la tradizione culturale e regionale. In assenza della loro tutela, si autorizza all'interno dell'UE la circolazione di generi alimentari, fabbricati anche in paesi extra UE, (formaggi, miele, salumi, ecc.) realizzati senza nessuna selezione della materia prima che usurpano il nome del prodotto artigianale e lo imitano omologandolo a prodotto commerciale.
La "BSE" e l'"afta epizootica" hanno rilevato le carenze del sistema di produzione su larga scala e dimostrano che le direttive non sono sufficienti se non sono accompagnate da controlli accurati.

- Come pensa la Commissione di procedere di fronte a questa situazione di emergenza e quali misure intende prendere per garantire la sicurezza dei consumatori?

- Le nuove proposte della Commissione in materia di igiene (07/00) in che misura potranno garantire la flessibilità richiesta dalle produzioni tradizionali e quale margine sarà lasciato, nell'applicazione di queste direttive, alla competenza degli Stati membri?

- I prodotti a marchio DOP/IGC nei Paesi membri hanno bisogno di una maggiore visibilità, quali misure utilizza la Commissione per tutelare queste produzioni, patrimonio che è garanzia di qualità che non puó andare perso e quali misure adotta per impedire l'immissione sul mercato di prodotti "falsi" che vengono commercializzati con il nome di prodotti tradizionali?

RISPOSTA
Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione
(7 aprile 2001)

La Commissione ha adottato una serie di misure intese a far fronte all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB-BSE) e alla recente diffusione dell'afta epizootica in vari Stati membri. Il Parlamento europeo è regolarmente informato su tali misure e funge anche da colegislatore, nel quadro della procedura di codecisione, per proposte di essenziale importanza.

Garantire alla Comunità il massimo grado di sicurezza alimentare è per la Commissione una priorità fondamentale, come testimonia il Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare , che propone un approccio radicalmente nuovo e preannuncia l'istituzione di un'Autorità alimentare europea ed azioni in settori come la normativa sulla sicurezza alimentare, i controlli di sicurezza alimentare e l'informazione dei consumatori. Molte delle azioni annunciate nel Libro bianco sono già in una fase avanzata di preparazione e la loro adozione consentirà un'organizzazione più coordinata e integrata della sicurezza alimentare finalizzata al raggiungimento del livello più alto possibile di tutela della salute.

Le proposte della Commissione nel campo dell'igiene alimentare sono una risposta all'esigenza di tutelare i consumatori nel modo più efficace. Queste proposte assicurano inoltre, più delle norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari, la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze delle imprese che utilizzano procedimenti tradizionali per la produzione alimentare. Questa flessibilità si applica senza compromettere gli obiettivi della sicurezza alimentare. Poiché le produzioni tradizionali variano, per loro natura, da uno Stato membro all'altro, ed anche all'interno degli Stati membri, spetta a questi decidere in merito al grado di flessibilità necessario. Per garantire la corretta attuazione del principio di flessibilità, gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 , stabilisce norme per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari a livello comunitario. Questo regolamento ha tre obiettivi principali: lo sviluppo dei prodotti e delle specialità regionali, l'incentivazione di una produzione agricola più diversificata e la promozione dello sviluppo delle aree rurali. Esso prevede anche la tutela dei consumatori e dei produttori.

Molti consumatori preferiscono prodotti agricoli e alimentari provenienti da e/o trasformati in una particolare zona geografica per il fatto che le caratteristiche specifiche di questi prodotti sono attribuibili a tale regione. Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio offre un quadro giuridico che protegge i consumatori dagli abusi. Questo regolamento tutela inoltre da abusi e appropriazioni illecite i produttori che intendono commercializzare i loro prodotti tipici, concedendo loro il diritto esclusivo di utilizzare una denominazione registrata.

 

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