| INTERROGAZIONI
INTERROGAZIONE
SCRITTA
di
Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(27 febbraio 2001)
Oggetto: Tutela
alimentare e prodotti tipici.
La diffusione della
"BSE" e dell'"afta epizootica"
nell'Unione europea impongono una seria
riflessione circa la produzione e commercializzazione
su larga scala di prodotti destinati all'alimentazione
umana.
La standardizzazione dei mercati ha influito
negativamente sulla qualità dei prodotti
e sulla loro sicurezza mentre le produzioni
locali e i prodotti tipici potrebbero rivelarsi
una importante alternativa per i con-sumatori
che hanno bisogno di riacquistare fiducia
nel mercato alimentare.
Questi prodotti offrono da sempre garanzie
di alta qualità, realizzati con estrema
cura e con procedimenti tramandati da generazioni,
non si prestano a sofisticazioni di nessun
tipo, utillizzano, non di rado, anche allevamenti
o produzioni biologiche.
I prodotti "di nicchia", almeno
in Italia, rischiano di scomparire a causa
delle recenti direttive europee. Ció
penalizza molti piccoli imprenditori e danneggia
la tradizione culturale e regionale. In
assenza della loro tutela, si autorizza
all'interno dell'UE la circolazione di generi
alimentari, fabbricati anche in paesi extra
UE, (formaggi, miele, salumi, ecc.) realizzati
senza nessuna selezione della materia prima
che usurpano il nome del prodotto artigianale
e lo imitano omologandolo a prodotto commerciale.
La "BSE" e l'"afta epizootica"
hanno rilevato le carenze del sistema di
produzione su larga scala e dimostrano che
le direttive non sono sufficienti se non
sono accompagnate da controlli accurati.
- Come pensa la Commissione di procedere
di fronte a questa situazione di emergenza
e quali misure intende prendere per garantire
la sicurezza dei consumatori?
- Le nuove proposte della Commissione in
materia di igiene (07/00) in che misura
potranno garantire la flessibilità
richiesta dalle produzioni tradizionali
e quale margine sarà lasciato, nell'applicazione
di queste direttive, alla competenza degli
Stati membri?
- I prodotti a marchio DOP/IGC nei Paesi
membri hanno bisogno di una maggiore visibilità,
quali misure utilizza la Commissione per
tutelare queste produzioni, patrimonio che
è garanzia di qualità che
non puó andare perso e quali misure
adotta per impedire l'immissione sul mercato
di prodotti "falsi" che vengono
commercializzati con il nome di prodotti
tradizionali?
RISPOSTA
Risposta del Commissario
Byrne a nome della Commissione
(7
aprile 2001)
La Commissione
ha adottato una serie di misure intese a
far fronte all'encefalopatia spongiforme
bovina (ESB-BSE) e alla recente diffusione
dell'afta epizootica in vari Stati membri.
Il Parlamento europeo è regolarmente
informato su tali misure e funge anche da
colegislatore, nel quadro della procedura
di codecisione, per proposte di essenziale
importanza.
Garantire
alla Comunità il massimo grado di
sicurezza alimentare è per la Commissione
una priorità fondamentale, come testimonia
il Libro bianco della Commissione sulla
sicurezza alimentare , che propone un approccio
radicalmente nuovo e preannuncia l'istituzione
di un'Autorità alimentare europea
ed azioni in settori come la normativa sulla
sicurezza alimentare, i controlli di sicurezza
alimentare e l'informazione dei consumatori.
Molte delle azioni annunciate nel Libro
bianco sono già in una fase avanzata
di preparazione e la loro adozione consentirà
un'organizzazione più coordinata
e integrata della sicurezza alimentare finalizzata
al raggiungimento del livello più
alto possibile di tutela della salute.
Le proposte
della Commissione nel campo dell'igiene
alimentare sono una risposta all'esigenza
di tutelare i consumatori nel modo più
efficace. Queste proposte assicurano inoltre,
più delle norme della direttiva 93/43/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene
dei prodotti alimentari, la flessibilità
necessaria per soddisfare le esigenze delle
imprese che utilizzano procedimenti tradizionali
per la produzione alimentare. Questa flessibilità
si applica senza compromettere gli obiettivi
della sicurezza alimentare. Poiché
le produzioni tradizionali variano, per
loro natura, da uno Stato membro all'altro,
ed anche all'interno degli Stati membri,
spetta a questi decidere in merito al grado
di flessibilità necessario. Per garantire
la corretta attuazione del principio di
flessibilità, gli Stati membri che
ricorrono a questa possibilità devono
informarne la Commissione e gli altri Stati
membri.
Il regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992 , stabilisce norme per la protezione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari
a livello comunitario. Questo regolamento
ha tre obiettivi principali: lo sviluppo
dei prodotti e delle specialità regionali,
l'incentivazione di una produzione agricola
più diversificata e la promozione
dello sviluppo delle aree rurali. Esso prevede
anche la tutela dei consumatori e dei produttori.
Molti consumatori preferiscono
prodotti agricoli e alimentari provenienti
da e/o trasformati in una particolare zona
geografica per il fatto che le caratteristiche
specifiche di questi prodotti sono attribuibili
a tale regione. Il regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio offre un quadro giuridico
che protegge i consumatori dagli abusi.
Questo regolamento tutela inoltre da abusi
e appropriazioni illecite i produttori che
intendono commercializzare i loro prodotti
tipici, concedendo loro il diritto esclusivo
di utilizzare una denominazione registrata.
|