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  INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3559/00

di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(06 novembre 2000)

Oggetto: Armonizzazione delle legislazioni nazionali sul riconoscimento dei titoli di studio

La commissione per le petizioni di cui l'interrogante è vicepresidente, quotidianamente contattata da cittadini che si sentono vittime di discriminazioni o che ritengono di aver subito torti, ha ricevuto dall'inizio dell'attuale legislatura un considerevole numero di lamentele sul mancato riconoscimento dei titoli di studio. Cittadini comunitari che hanno studiato in paesi terzi e cittadini di paesi terzi che si stabiliscono in un paese dell'UE denunciano di non riuscire ad esercitare la loro professione pur possedendo il titolo necessario, e ciò a causa delle diverse legislazioni nazionali sul riconoscimento dei titoli di studio.

Dal momento che una delle facilitazioni dell'integrazione europea è rappresentata dalla libera circolazione dei cittadini e che la mobilità di studenti e lavoratori sarà sempre più diffusa, questo tipo di problema diverrà sempre più frequente.

Considerato che programmi e ordinamenti scolastici restano materia di competenza degli Stati membri, che gli alti costi e i tempi lunghi delle procedure di ricorso alla Corte di giustizia rendono difficile l'accesso al diritto, che la disparità di trattamento all'interno dell'UE potrebbe generare un flusso migratorio verso quei paesi dove è possibile svolgere la professione e che da queste migrazioni potrebbero derivare problemi di concorrenza, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun paese in materia di riconoscimento dei titoli si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

- Non ritiene che, vista l'attenzione finora dimostrata per la cultura e la formazione, sia il caso di approntare una direttiva che regolamenti e armonizzi questo settore, indicando standard scolastici minimi, integrazione dei programmi, percorsi formativi tecnologicamente avanzati, livello di conoscenza delle lingue ai diversi livelli di istruzione, modalità per la mobilità dei formatori, ecc?

- Intende prendere altre iniziative in materia e con quali tempi, anche e non soltanto in previsione del processo di allargamento?

RISPOSTA P-3559/00IT
Risposta del Sig. Bolkestein a nome della Commissione
(19 dicembre 2001)

La situazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è ben nota alla Commissione, che ha già elaborato due relazioni, trasmesse al Parlamento, sull'applicazione pratica delle direttive sul sistema generale, ovvero le direttive 89/48/CEE del Consiglio e 92/51/CEE del Consiglio .

L'onorevole parlamentare si riferisce all'armonizzazione dell'istruzione e della formazione, all'integrazione dei programmi e ad altri provvedimenti in tale ambito. La Commissione sottolinea che, conformemente agli articoli 149 e 150 (ex-articoli 126 e 127) del trattato CE, la Comunità contribuisce alla qualità dell'insegnamento promuovendo la cooperazione con gli Stati membri e sostenendo ed integrando le loro attività in tale settore. Va tuttavia precisato che gli Stati membri sono responsabili dei contenuti dell'insegnamento e dell'organizzazione del sistema scolastico, e non va dimenticata la diversità linguistica e culturale. In tale contesto l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti negli Stati membri è esplicitamente esclusa.

Le richieste di direttive specifiche per il riconoscimento professionale devono potersi fondare su un consenso della relativa associazione di categoria in Europa e necessitano del sostegno di un'ampia maggioranza degli Stati membri, nonché di ulteriori garanzie della libertà di spostamento.

Conformemente al sistema generale, il riconoscimento di qualifiche acquisite da cittadini dell'Unione in paesi terzi, concesso da uno Stato membro, vincola gli altri Stati membri, benché solo nella misura in cui essi sono vincolati dagli obblighi imposti dal sistema generale. Il titolare delle qualifiche deve però poter vantare un'esperienza professionale di tre anni per un diploma e di due anni per un certificato, acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto per primo la qualifica del paese terzo .

Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che possiedono qualifiche acquisite in uno Stato membro, la suddetta legislazione comunitaria si applica anche a membri della famiglia di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il diritto di libera circolazione nell'ambito della legislazione comunitaria.

 

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