| INTERROGAZIONI
INTERROGAZIONE
SCRITTA P-3559/00
di
Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione
(06 novembre 2000)
Oggetto: Armonizzazione
delle legislazioni nazionali sul riconoscimento
dei titoli di studio
La commissione per
le petizioni di cui l'interrogante è
vicepresidente, quotidianamente contattata
da cittadini che si sentono vittime di discriminazioni
o che ritengono di aver subito torti, ha
ricevuto dall'inizio dell'attuale legislatura
un considerevole numero di lamentele sul
mancato riconoscimento dei titoli di studio.
Cittadini comunitari che hanno studiato
in paesi terzi e cittadini di paesi terzi
che si stabiliscono in un paese dell'UE
denunciano di non riuscire ad esercitare
la loro professione pur possedendo il titolo
necessario, e ciò a causa delle diverse
legislazioni nazionali sul riconoscimento
dei titoli di studio.
Dal momento che una delle facilitazioni
dell'integrazione europea è rappresentata
dalla libera circolazione dei cittadini
e che la mobilità di studenti e lavoratori
sarà sempre più diffusa, questo
tipo di problema diverrà sempre più
frequente.
Considerato che programmi e ordinamenti
scolastici restano materia di competenza
degli Stati membri, che gli alti costi e
i tempi lunghi delle procedure di ricorso
alla Corte di giustizia rendono difficile
l'accesso al diritto, che la disparità
di trattamento all'interno dell'UE potrebbe
generare un flusso migratorio verso quei
paesi dove è possibile svolgere la
professione e che da queste migrazioni potrebbero
derivare problemi di concorrenza, pur nel
rispetto dell'autonomia di ciascun paese
in materia di riconoscimento dei titoli
si chiede alla Commissione di rispondere
ai seguenti quesiti:
- Non
ritiene che, vista l'attenzione finora dimostrata
per la cultura e la formazione, sia il caso
di approntare una direttiva che regolamenti
e armonizzi questo settore, indicando standard
scolastici minimi, integrazione dei programmi,
percorsi formativi tecnologicamente avanzati,
livello di conoscenza delle lingue ai diversi
livelli di istruzione, modalità per
la mobilità dei formatori, ecc?
- Intende prendere altre iniziative in materia
e con quali tempi, anche e non soltanto
in previsione del processo di allargamento?
RISPOSTA P-3559/00IT
Risposta del Sig.
Bolkestein a nome della Commissione
(19
dicembre 2001)
La situazione
cui fa riferimento l'onorevole parlamentare
è ben nota alla Commissione, che
ha già elaborato due relazioni, trasmesse
al Parlamento, sull'applicazione pratica
delle direttive sul sistema generale, ovvero
le direttive 89/48/CEE del Consiglio e 92/51/CEE
del Consiglio .
L'onorevole
parlamentare si riferisce all'armonizzazione
dell'istruzione e della formazione, all'integrazione
dei programmi e ad altri provvedimenti in
tale ambito. La Commissione sottolinea che,
conformemente agli articoli 149 e 150 (ex-articoli
126 e 127) del trattato CE, la Comunità
contribuisce alla qualità dell'insegnamento
promuovendo la cooperazione con gli Stati
membri e sostenendo ed integrando le loro
attività in tale settore. Va tuttavia
precisato che gli Stati membri sono responsabili
dei contenuti dell'insegnamento e dell'organizzazione
del sistema scolastico, e non va dimenticata
la diversità linguistica e culturale.
In tale contesto l'armonizzazione delle
leggi e dei regolamenti negli Stati membri
è esplicitamente esclusa.
Le richieste
di direttive specifiche per il riconoscimento
professionale devono potersi fondare su
un consenso della relativa associazione
di categoria in Europa e necessitano del
sostegno di un'ampia maggioranza degli Stati
membri, nonché di ulteriori garanzie
della libertà di spostamento.
Conformemente
al sistema generale, il riconoscimento di
qualifiche acquisite da cittadini dell'Unione
in paesi terzi, concesso da uno Stato membro,
vincola gli altri Stati membri, benché
solo nella misura in cui essi sono vincolati
dagli obblighi imposti dal sistema generale.
Il titolare delle qualifiche deve però
poter vantare un'esperienza professionale
di tre anni per un diploma e di due anni
per un certificato, acquisita nello Stato
membro che ha riconosciuto per primo la
qualifica del paese terzo .
Per quanto riguarda
i cittadini di paesi terzi che possiedono
qualifiche acquisite in uno Stato membro,
la suddetta legislazione comunitaria si
applica anche a membri della famiglia di
un cittadino dell'Unione che ha esercitato
il diritto di libera circolazione nell'ambito
della legislazione comunitaria.
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